Cassazione Penale, Sentenza n. 19257/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Moscati impugna la parte della sentenza che aveva dichiarato la non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) in relazione alla realizzazione di una "copertura in alluminio e pannelli" su area condominiale. Il ricorrente sostiene di aver svolto solo la funzione di tecnico/geometra per lavori di ristrutturazione interna (documentati con CILA a sua firma) e che le opere esterne contestate sarebbero state realizzate da terzi dopo il termine dei lavori a lui affidati (intervallo di circa 21 giorni). A suo avviso la sentenza ha illegittimamente ricollegato al suo ruolo di asseveratore la responsabilità per le opere esterne, basandosi unicamente sul breve intervallo temporale tra la fine dei lavori interni e il sopralluogo della polizia municipale, senza ulteriori elementi probatori
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato l'assunzione logica del tribunale che, in assenza di ulteriori prove, ha attribuito automaticamente al ricorrente la realizzazione della copertura esterna per il solo fatto della sua qualifica di tecnico e del breve lasso di tempo. La Corte ha quindi annullato la sentenza limitatamente alla copertura e ha disposto il rinvio al tribunale di Roma "in altra persona fisica" (cioè per un nuovo giudizio volto a individuare correttamente il responsabile delle opere esterne), ravvisando l'insufficienza dell'accertamento probatorio svolto
Norme richiamate
DPR 380/2001 art. 44
Norma richiamata nel capo di imputazione relativa a interventi edilizi; la sentenza di merito aveva assolto il ricorrente in ordine al reato previsto da tale disposizione
Codice penale art. 131‑bis
Applicata dal tribunale per ritenere non punibile la realizzazione della copertura per la "particolare tenuità del fatto"; la Cassazione ha valutato che la qualificazione della gravità e l'attribuzione degli addebiti richiedono un adeguato accertamento probatorio e non possono fondarsi solo su inferenze temporali
Codice di procedura penale art. 443
Richiamato per la disciplina dell'appello avverso sentenze pronunciate con abbreviato, con limitazioni per imputato e PM sulle impugnazioni delle sentenze di proscioglimento
Codice di procedura penale art. 568 comma 5
Norma che consente la riqualificazione dell'impugnazione proposta (appello) in ricorso per cassazione e il trasferimento automatico del procedimento davanti al giudice competente, mantenendo i requisiti dell'impugnazione originaria
Codice di procedura penale art. 507
Richiamata dalla Corte come norma che il PM avrebbe potuto utilizzare per svolgere ulteriori indagini (es. raccolta di informazioni dai condomini) al fine di accertare l'epoca e l'autore dei lavori esterni
Massime di principio
- La mera qualifica tecnica svolta per interventi interni (es. asseverazione/CILA) non basta, di per sé, a fondare la responsabilità penale per opere esterne contestate: è necessario un concreto e adeguato quadro probatorio che le colleghi all'imputato
- Un breve intervallo temporale tra il termine dei lavori autorizzati e il rilevamento di opere abusive non costituisce di per sé prova sufficiente dell'autore dell'abuso
- Quando si tratta di aree condominiali, le indagini dovrebbero comprendere acquisizione di informazioni dai condomini e altri accertamenti diretti (anche ex art. 507 c.p.p.) prima di attribuire responsabilità
- L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) richiede che il giudice valuti correttamente la responsabilità e l'entità dell'offesa; se manca l'accertamento dell'autore, la decisione puo' essere annullata e disposta la ripresa del giudizio in altra persona
- In processi celebrati con rito abbreviato, le impugnazioni devono essere correttamente qualificate e, se convertite in ricorso per cassazione, mantengono i requisiti dell'impugnazione originaria (art. 568 c.p.p.)
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