Sentenza del 23/06/2017 n. 15690 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IN GENERE In genere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva impugnato l'avviso con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato un credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate, previsto dall'art. 8 della legge n. 388/2000, ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione negli anni 2002, 2006 e 2007. In Cassazione ha sostenuto, soprattutto, che dovesse essere riconosciuta l'efficacia del giudicato esterno formatosi tra le medesime parti per gli anni 2004, 2005 e 2006, nel quale era stata accertata la sussistenza dei presupposti per fruire del medesimo credito d'imposta. Ha inoltre contestato la decadenza o prescrizione del potere accertativo e l'insufficiente motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo vincolante il giudicato esterno formatosi con la sentenza n. 408/4/2012 della CTR della Campania. Tale sentenza, passata in giudicato, aveva accertato tra le stesse parti e in relazione al medesimo rapporto giuridico la sussistenza dei requisiti per utilizzare il credito d'imposta. Il giudicato, pur riferito ad altre annualità, costituiva la premessa logica indispensabile anche per il nuovo giudizio e impediva di riesaminare la stessa questione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti; la sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2909 cod. civ.
L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato vincola le parti anche in un successivo processo quando accerta una situazione giuridica o una questione fondamentale comune, costituente premessa logica indispensabile della decisione.
Art. 8 della legge n. 388/2000
La norma disciplina il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate. Nel caso concreto, il giudicato aveva accertato la sussistenza dei presupposti per usufruire del beneficio e utilizzare il credito in compensazione.
Art. 29 del D.Lgs. n. 546/1992
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio e agli effetti del giudicato nel processo tributario, ma la decisione è stata fondata principalmente sull'art. 2909 cod. civ.
Art. 101 cod. proc. civ.
È stato richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura relativa al principio del contraddittorio; il motivo accolto dalla Corte ha riguardato però l'efficacia preclusiva del giudicato esterno.
Art. 111 Cost.
È stato richiamato con riferimento alle garanzie processuali e al contraddittorio, senza costituire il fondamento principale della decisione.
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
È stato invocato per contestare l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza d'appello; tale motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, l'autonomia dei singoli periodi d'imposta non impedisce che un giudicato relativo a un'altra annualità produca effetti in un processo successivo, quando riguarda le stesse parti e il medesimo rapporto giuridico.
- Il giudicato esterno si estende alle annualità diverse quando l'imposta o il beneficio è unico e viene soltanto frazionato temporalmente: in tal caso la questione sostanziale è identica e cambiano solo le modalità di imputazione negli anni.
- Se invece dalla stessa fonte derivano poste attive o passive diverse anno per anno, il giudicato resta normalmente limitato all'annualità giudicata, perché gli elementi di fatto non sono identici, anche se la questione giuridica generale è la stessa.
- Per invocare il giudicato esterno occorre dimostrare che la precedente sentenza sia definitiva, riguardi le stesse parti e abbia accertato una questione costituente premessa logica indispensabile della nuova decisione.
- Una volta riconosciuto il giudicato vincolante, il giudice non può riesaminare la medesima questione sostanziale; le altre censure possono risultare assorbite e il ricorso può essere deciso direttamente nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti.
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