Sentenza n. 9407/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento dell'Ufficio di segreteria Amministrativa di Direzione - Direzione Agricoltura e Benessere degli Animali - Dipartimento Tutela Ambientale del 19 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione del 19 maggio 2025 con cui Roma Capitale segnalava a un'associazione onlus presunte anomalie nell'attività di volontariato della ricorrente e chiedeva la sospensione della sua attività presso il canile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'annullamento della comunicazione inviata da Roma Capitale all'associazione onlus che gestisce il canile, contestando l'atto con cui il Comune rappresentava un comportamento ritenuto anomalo nell'attività di volontariato e chiedeva all'associazione di sospendere immediatamente la ricorrente in attesa di ulteriori accertamenti. Roma Capitale ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che la comunicazione non aveva disposto direttamente alcuna sospensione, la quale sarebbe stata eventualmente adottata dal presidente dell'associazione, nonché l'irricevibilità per tardività. Il TAR ha esaminato entrambe le eccezioni: la ricorrente aveva dichiarato di avere avuto conoscenza della nota il 19 maggio 2025, mentre il ricorso è stato notificato il 19 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto entrambe le eccezioni in rito. In primo luogo, ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che la nota non aveva natura provvedimentale e non produceva una lesione diretta e attuale: si trattava di una comunicazione rivolta all'associazione, contenente la rappresentazione di segnalazioni e la richiesta all'associazione stessa di valutare la sospensione della volontaria, senza disporla direttamente. In subordine, il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, ritenendo che, ove la nota fosse qualificata come provvedimento lesivo, il termine di sessanta giorni previsto dagli artt. 29 e 41 c.p.a. decorresse dal 19 maggio 2025, data di piena conoscenza dichiarata dalla ricorrente; la notificazione del ricorso il 19 ottobre 2025 è quindi avvenuta oltre il termine. Il ricorso è stato definitivamente dichiarato inammissibile e, comunque, irricevibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a) e b), c.p.a. Le spese sono state compensate per la pronuncia in rito e per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.
artt. 29 e 41 c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di annullamento decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto lesivo; il ricorso è tardivo se notificato oltre sessanta giorni.
art. 35, comma 1, lett. a) e b), c.p.a.
Prevede la definizione in rito, rispettivamente, per l'inammissibilità e l'irricevibilità del ricorso.
Massime di principio
- Una comunicazione amministrativa rivolta a un soggetto privato, che si limiti a rappresentare fatti o segnalazioni e a sollecitare l'adozione di una misura da parte del destinatario, senza disporla direttamente, non ha natura provvedimentale e non è immediatamente lesiva della posizione del terzo; il ricorso per annullamento contro tale comunicazione è pertanto inammissibile per carenza di interesse.
- Qualora una comunicazione sia comunque qualificabile come provvedimento amministrativo lesivo, il termine di sessanta giorni per l'impugnazione decorre dalla piena conoscenza dell'atto, anche quando tale conoscenza sia stata dichiarata dalla stessa parte ricorrente; la notificazione oltre tale termine rende il ricorso irricevibile.
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