Cassazione Penale, Sentenza n. 17469/2024 del 30/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Trapani (23/10/2023) che aveva applicato ad Anna Pellegrino la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per il reato previsto dall'art. 186 (commi 2, 2-bis, 2-sexies) C.d.S. (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico >1,5 g/l e aggravante di aver provocato un incidente). Il PG denunciava l'omessa statuizione delle sanzioni amministrative accessorie: in particolare la mancata applicazione della revoca della patente prevista per il caso concreto e, separatamente, la mancata confisca del veicolo qualora fosse di proprietà dell'imputata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'omessa statuizione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente: ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per quella parte e ha disposto la revoca della patente di guida dell'imputata. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso nel resto (nella parte relativa alla confisca del veicolo) per violazione del principio di autosufficienza e per genericità dei motivi, rilevando che il ricorrente non aveva specificato il presupposto fattuale necessario (se il veicolo appartenesse all'imputata o a terzi), elemento essenziale per valutare l'applicabilità della confisca.
Norme richiamate
Sezioni Unite, n. 21369 del 26/09/2019 (Melzani)
Affermata l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento quando si censuri l'erronea o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie; tale orientamento è richiamato come base per valutare la fondatezza del ricorso.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norma richiamata per l'ammissione del sindacato in Cassazione sulle statuizioni relative alle sanzioni amministrative accessorie in sentenze di patteggiamento.
art. 186, comma 2 (e commi correlati: 2-bis, 2-sexies), Codice della Strada
La Corte interpreta che per tasso alcolemico >1,5 g/l e per la condotta aggravata dall'aver provocato un incidente debba applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della revoca (non la sospensione) della patente; la statuizione della revoca è obbligatoria e non implicava valutazioni discrezionali in sede di legittimità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è ammissibile contro la sentenza di patteggiamento quando si contesta l'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie, alla stregua dell'orientamento delle Sezioni Unite.
- Per reati da guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (e con aggravanti quali incidente), l'accessorio previsto è la revoca della patente e non la sospensione; il giudice di legittimità può disporre direttamente tale revoca se manca nella sentenza impugnata.
- La richiesta di annullamento per mancata applicazione di una sanzione accessoria richiede che il ricorrente rispetti il principio di autosufficienza: i motivi devono essere concreti e specifici, indicando i presupposti di fatto necessari (es. proprietà del veicolo) per consentire al giudice di legittimità di decidere.
- La confisca del veicolo come sanzione accessoria non può essere disposta in sede di legittimità senza che sia provato o adeguatamente dedotto il requisito essenziale (che il veicolo appartenga all'autore del reato); l'assenza di tale specificazione rende il motivo inammissibile per genericità.
- In impugnazioni concernenti misure accessorie, il formulare ragioni generiche o non autosufficienti espone il ricorrente al rigetto/inammissibilità della parte del ricorso relativa a quelle misure.
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