Cassazione Penale, Ordinanza n. 01503/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 18 aprile 2024, contestando l'affermazione di responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione e per resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, il primo motivo sosteneva che mancasse l'elemento materiale del reato di detenzione ai fini di spaccio, poiché la sostanza sarebbe stata per uso personale, senza riscontri di cessioni; il secondo motivo censurava la ricostruzione della condotta tenuta nei confronti degli operanti, ritenuta dall'imputato non idonea a integrare la resistenza, o comunque motivata in modo insufficiente. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici, meramente reiterativi di doglianze già esaminate e disattese in appello, e manifestamente infondati alla luce della motivazione della sentenza impugnata e degli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e ripetitive rispetto a quelle già affrontate dalla Corte d'appello, la quale aveva motivato in modo congruo sia sulla destinazione della sostanza a fini di cessione, richiamando la consulenza tecnica sul numero di dosi ricavabili e altri elementi probatori, sia sulla condotta di forte agitazione e opposizione dell'imputato degenerata in colluttazione con gli operanti, tali da integrare il reato contestato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Richiamato quale norma incriminatrice per la detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione; la Corte non entra nel merito della tipicità, ma rileva che la motivazione di merito sulla destinazione allo spaccio era congrua e immune da vizi logici.
art. 337 c.p.
Richiamato quale norma incriminatrice per la resistenza a pubblico ufficiale; la Corte reputa infondata la censura sulla ricostruzione della condotta aggressiva e oppositiva tenuta nei confronti degli operanti.
art. 616 c.p.p.
Norma implicata nella statuizione finale di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre, in forma generica o meramente oppositiva, questioni già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua.
- La contestazione della destinazione a fini di cessione di sostanza stupefacente può essere superata da un insieme di elementi probatori e logici, ivi compresa la consulenza tecnica sul numero di dosi ricavabili, senza che sia decisivo il solo mancato accertamento di singole cessioni.
- Ai fini del reato di resistenza a pubblico ufficiale, la motivazione può fondarsi sulla ricostruzione della condotta concretamente tenuta dall'agente nei confronti degli operanti, quando sia caratterizzata da opposizione violenta o comunque da colluttazione idonea a ostacolare l'azione pubblica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01257/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01258/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01259/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01260/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01261/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01262/2025 del 13/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →