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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14985/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione subita dal 15/12/2015 al 17/02/2016 in custodia cautelare in carcere (poi sostituita con arresti domiciliari fino al 08/07/2016) in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente (gr. 677 di marijuana, art. 73 d.P.R. n. 309/90) contestato in concorso con James Monday. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che la ricorrente avesse dato causa all'adozione della misura con colpa grave, per aver esitato ad aprire il portone ai Carabinieri consentendo ad altri di disfarsi della droga. La ricorrente ha impugnato tale motivazione, deducendo travisamento della prova e omessa valutazione della circostanza che non comprendeva l'italiano, sicché l'indugio poteva dipendere dall'incapacità di comprendere la qualifica e le richieste degli operanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'annullamento della precedente ordinanza era stato disposto perché la Corte d'appello non aveva adeguatamente dimostrato il nesso causale tra la condotta della ricorrente (l'indugio ad aprire) e le ragioni che avevano giustificato la custodia cautelare. Nel nuovo esame la Corte d'appello aveva escluso la riparazione appellandosi al richiamo, nel provvedimento di convalida, del verbale di arresto; la Suprema Corte ha ritenuto tale argomento manifestamente illogico e arbitrario, poiché il giudice che ha disposto la misura non aveva espressamente indicato l'indugio come motivo di gravità indiziaria. Di conseguenza la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma per un nuovo esame conforme ai principi già fissati nella sentenza di rescissione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma sostanziale che ha formato oggetto dell'accusa (detenzione di stupefacenti). Nel processo di riparazione essa è il nucleo del fatto per cui si valuta se la detenzione preventiva fosse giustificata; tuttavia la sentenza si concentra sul nesso causale tra la condotta dell'indagata e le ragioni poste a fondamento della misura cautelare, non su questioni interpretative dell'articolo stesso.

  • Codice di procedura penale (c.d. "codice di rito")

    Riferimento generale alle regole procedurali: il giudice della riparazione deve valutare autonomamente e compiutamente gli elementi probatori e il nesso di causalità tra la condotta dell'indagato e le motivazioni espresse nell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare; non è consentito desumere ex post, in assenza di esplicita considerazione nella motivazione della misura, che determinati comportamenti abbiano inciso sulle ragioni della restrizione.

Massime di principio

  • Per negare la riparazione per ingiusta detenzione occorre dimostrare che la condotta dell'interessato (dolo o colpa grave) sia stata espressamente valutata e indicata quale motivo integrativo dei gravi indizi di colpevolezza nella motivazione dell'ordinanza cautelare; mere deduzioni ex post sono inammissibili.
  • Il giudice della riparazione deve effettuare una valutazione autonoma e preventiva (ex ante) del nesso di causalità tra la condotta dell'indagato e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare; deve confrontare puntualmente i comportamenti contestati con le ragioni indicate dal giudice che ha emesso la misura.
  • Comportamenti di apparente 'tentennamento' o collaborazione con terzi che siano stati effettivamente considerati dal giudice che ha disposto la misura possono ostare al riconoscimento della riparazione; se invece tali comportamenti non risultano menzionati nella motivazione originaria, non possono legittimamente essere utilizzati per escludere il diritto alla riparazione.
  • Situazioni personali che possano giustificare un comportamento (es. barriera linguistica, incapacità di comprendere la qualifica degli operanti, stato di confusione) devono essere adeguatamente valutate e annotate negli atti: l'omissione di tali considerazioni nella motivazione della misura favorisce il riconoscimento della riparazione.
  • In casi simili è utile per la parte che chiede la riparazione documentare e far emergere dagli atti processuali se e in quale modo il giudice cautelare abbia fondato la misura su specifici comportamenti dell'indagato; l'assenza di tale riferimento nella motivazione costituisce elemento favorevole al ricorrente.

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