Sentenza n. 273/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento per l''annullamento 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della ordinanza di ANAS S.p.a. n. 393/2024/MI (CDG. 06-05-2024. 0375195.U), avente ad oggetto la “Gestione della viabilità - Regolamentazione della circolazione”, relativa alla Tratta SS REGINA dal km 19+700 al km 23+500, in direzione Menaggio e in direzione Como, con specifico riferimento alla parte in cui dispone, a far data dal 13 maggio 2024 e fino al 3 novembre 2024, il “divieto di transito in direzione Como, agli autobus (eccetto servizio di linea) aventi lunghezza superiore a 11,0 m”; - di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, collegato e/o conseguenziale. 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sistema Trasporti-Confederazione Di Imprese il 26\6\2024: - della ordinanza di ANAS S.p.a. n. 396/2024/MI (CDG. 06-05-2024. 03776977.U), che “annulla e sostituisce l''Ordinanza 393/2024 (prot. CDG-06-05-2024.0375195.U)”, avente ad oggetto la “Gestione della viabilità - Regolamentazione della circolazione”, relativa alla Tratta SS REGINA dal km 19+700 al km 23+500, in direzione Menaggio e in direzione Como, con specifico riferimento alla parte in cui dispone, a far data dal 13 maggio 2024 e fino al 3 novembre 2024, il “divieto di transito in direzione Como, agli autobus (eccetto servizio di linea) aventi lunghezza superiore a 11,0 m”; - per quanto occorrer possa, della “Analisi circolazione autobus turistici” del 3 maggio 2024 ad opera dell’ing. Enrico Moretti di ANAS S.p.a., depositata in giudizio dai difensori della stessa ANAS in data 24 giugno 2024; - di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, collegato e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze ANAS n. 393/2024/MI e n. 396/2024/MI, relative al divieto stagionale di transito sulla SS Regina, in direzione Como, per autobus non di linea di lunghezza superiore a 11 metri
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore della viabilità)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza ANAS n. 393/2024/MI, chiedendone l'annullamento nella parte in cui, dal 13 maggio al 3 novembre 2024, vietava il transito in direzione Como agli autobus, diversi da quelli adibiti a servizio di linea, aventi lunghezza superiore a 11 metri. L'ordinanza n. 393/2024 è stata successivamente annullata e sostituita dall'ordinanza n. 396/2024/MI, impugnata con motivi aggiunti, avente contenuto corrispondente. Con i motivi aggiunti è stata altresì contestata, per quanto occorrer potesse, l'analisi della circolazione degli autobus turistici predisposta da ANAS. Dal testo non risultano esaminati nel merito specifici vizi di legittimità dedotti contro gli atti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso principale sia il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto al ricorso principale, l'eventuale annullamento dell'ordinanza n. 393/2024 non avrebbe più prodotto alcun vantaggio, poiché tale atto era stato annullato e sostituito dall'ordinanza n. 396/2024. Quanto ai motivi aggiunti, l'interesse è venuto meno perché anche l'ordinanza n. 396/2024 aveva cessato di produrre effetti il 3 novembre 2024. I ricorrenti non hanno allegato un interesse residuo all'accertamento dell'illegittimità degli atti in funzione di eventuali pretese risarcitorie. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Massime di principio
- La sopravvenuta sostituzione dell'atto impugnato determina l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse quando l'eventuale annullamento dell'atto originario non possa più arrecare al ricorrente alcun vantaggio concreto e attuale.
- La cessazione degli effetti temporali del provvedimento impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri un interesse residuo, anche correlato a pretese risarcitorie, all'accertamento dell'illegittimità.
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