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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20670/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per concorso in rapina pluriaggravata: si contestava la carenza motivazionale della sentenza d'appello rispetto alle censure d'appello (in particolare l'omessa valutazione della versione difensiva e la mancata audizione della persona offesa), la non esclusione delle aggravanti (art. 61 n.5 c.p. e art. 628, comma 3, n.3-bis c.p.) e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, nonché l'eccessiva onerosità della pena e il rigetto delle misure sostitutive della detenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la conferma della responsabilità, richiamando riscontri (videoregistrazioni, testimonianze) e spiegando l'inverosimiglianza della versione difensiva; che la qualificazione dell'immobile come parte non aperta al pubblico e l'uso dell'orario notturno giustificavano entrambe le aggravanti indicate; e che il diniego delle pene sostitutive era legittimo per fondato giudizio prognostico negativo (pericolosità sociale, carenza di consapevolezza e capacità di rispettare prescrizioni). I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5 c.p.

    Aggravante ordinaria (uso dell'orario notturno e condizioni che ostacolano la difesa privata) rilevante quando i colpevoli hanno approfittato della mancanza di avventori e dell'orario per agire

  • art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p.

    Aggravante speciale riferita al luogo della rapina: è configurabile quando il fatto si consuma in una parte del locale non aperta al pubblico (equiparata a 'privata dimora' ai fini dell'aggravante)

  • art. 624-bis c.p.

    Il concetto di 'privata dimora' comprende anche luoghi di lavoro in cui si compiono atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi; usato dalla Corte per giustificare l'aggravante speciale

  • art. 58 legge 24/11/1981 n. 689

    Preclude la sostituzione della pena detentiva quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni della misura sostitutiva non saranno adempiute; Corte ha ritenuto sussistenti tali fondati motivi

  • art. 56-ter legge 24/11/1981 n. 689

    Rinvio alle prescrizioni comuni previste per semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità; la Corte ha valutato negativamente la prognosi di rispetto di queste prescrizioni

  • D.lgs. 10/10/2022 n. 150

    Citato per indicare che le modifiche normative successive non hanno inciso sul principio applicato riguardo all'art. 58 della legge n. 689/1981

Massime di principio

  • In giudizio abbreviato, l'appello richiede elementi precisi per giustificare nuove assunzioni probatorie: la semplice richiesta di acquisire una prova già documentata (es. denuncia, filmati) è spesso insufficiente se il giudice d'appello valuta che i riscontri siano già adeguati.
  • Il silenzio o il non rispondere di un coimputato non costituisce automaticamente confutazione della versione dell'altro; tuttavia la Corte può ritenere complessivamente inattendibile una versione difensiva se sussistono riscontri contrari (video, testimonianze, incongruenze).
  • Il concetto di 'privata dimora' ai fini delle aggravanti può estendersi a parti di locali commerciali non aperte al pubblico o riservate, con conseguente applicazione dell'aggravante speciale anche in esercizi aperti al pubblico se la condotta si svolge in un'area non accessibile ai clienti.
  • Le aggravanti relative al luogo (es. parte non aperta al pubblico) e al tempo (es. orario notturno/assenza di avventori) possono coesistere e non sono necessariamente assorbenti l'una dell'altra; occorre motivazione sul rapporto tra le circostanze.
  • Per ottenere la sostituzione della pena detentiva con misure alternative è necessario dimostrare la concreta e probabile capacità di rispettare le prescrizioni: pregresse condotte pericolose, mancanza di consapevolezza del disvalore e assenza di autocontrollo possono legittimamente far ritenere la richiesta infondata.
  • In Cassazione le censure generiche o non specificamente argomentate su motivazione e valutazione delle prove sono frequentemente dichiarate inammissibili: l'impugnazione deve indicare specifici profili di illegittimità o vizio motivazionale.

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