Cassazione Penale, Sentenza n. 38288/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva confermato la condanna per tentata rapina. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 628 c.p., commi primo e terzo, n. 3-bis, nonché vizio di motivazione nella parte in cui era stata riconosciuta l'aggravante consistente nell'avere commesso il fatto in un luogo di privata dimora e in circostanze che ostacolano la privata difesa. La difesa sosteneva che la persona offesa aveva potuto attivare un dispositivo nebbiogeno e che lo spazio ridotto del gabbiotto non aveva ostacolato la difesa, per cui l'aggravante andava esclusa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto conformi e congrue le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, che avevano ricostruito i fatti e ritenuto provata la tentata rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 3-bis. I giudici hanno affermato che l'aggravante è configurabile quando il luogo renda piu' difficoltosa la privata difesa anche se non la impedisca totalmente; la reazione della vittima (attivazione dell'antifurto nebbiogeno) e la mancata consumazione del reato non escludono automaticamente l'aggravante. Confermata la pena originaria (anni 2, mesi 8 di reclusione e euro 889,00 di multa) e disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Norma sul delitto di rapina; la lettura applicata nel caso include l'aggravante prevista al comma 3, n. 3-bis per i casi in cui il fatto sia commesso in luogo che ostacola la privata o pubblica difesa, anche se non la impedisce integralmente
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso in Cassazione
Sez. 2, n. 33839 del 04/11/2020 (Romeo)
Giurisprudenza richiamata a supporto dell'interpretazione secondo cui l'aggravante del n. 3-bis si applica quando la condotta è idonea ad 'ostacolare' la difesa, senza richiedere che questa sia completamente impedita
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 (Argentieri) e Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020 (Capozio)
Precedenti giurisprudenziali richiamati per motivare l'unicità della lettura congiunta delle sentenze di merito e la coerenza del criterio valutativo adottato dai giudici
Massime di principio
- L'aggravante dell'art. 628, comma 3, n. 3-bis si configura quando il luogo o le circostanze rendono piu' difficoltosa la difesa privata o pubblica, anche se non la impediscono completamente
- La reazione vittimale efficace (es. attivazione di dispositivi antifurto o altri mezzi di difesa) e la mancata consumazione del reato non escludono automaticamente l'aggravante: rileva l'idoneità delle condizioni a ostacolare la difesa al momento dell'azione
- La valutazione della sussistenza dell'aggravante si basa su elementi oggettivi relativi alle caratteristiche del luogo (es. spazio ristretto, controllo del soggetto aggressore sulle azioni della vittima) e non solo sull'esito concreto dell'evento
- Nel gravame in Cassazione, le decisioni di primo e secondo grado conformi possono essere lette congiuntamente: la Corte di Cassazione verifica la logicità e la coerenza delle valutazioni probatorie complessive
- Per contrastare efficacemente il riconoscimento dell'aggravante in casi simili, la difesa deve dimostrare che le condizioni oggettive del luogo non erano tali da ostacolare la privata difesa o che il provvedimento/mezzo di difesa disponibile era tale da eliminare ragionevolmente la vulnerabilita' iniziale
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