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Sentenza

Sentenza del 27/09/2021 n. 3076 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Risarcimento del danno da demansionamento - Somma liquidata - Reddito da lavoro dipendente - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione le somme corrisposte al lavoratore a titolo di risarcimento per demansionamento (comprensive di interessi e rivalutazione), sostenendo che tali somme costituissero reddito in quanto la condanna era stata commisurata sulla base della retribuzione percepita mese per mese. Il tema centrale è dunque la qualificazione fiscale della somma: se si tratti di reddito da lavoro dipendente o di un risarcimento non imponibile.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale per la Calabria ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione della CTP che aveva annullato l'avviso di accertamento e la cartella. Il Collegio ha ritenuto che, ai fini della qualificazione, prevalga la causale del pagamento: il risarcimento è dovuto per la lesione derivante dal demansionamento (conoscibilità della dequalificazione e conseguenze occupazionali e relazionali) e non può essere trasformato in reddito dal solo fatto che per liquidarlo sia stato preso a parametro lo stipendio. È stato inoltre evidenziato che il lavoratore non ha mai svolto le mansioni per le quali, secondo l'Amministrazione, sarebbe stato pagato. Nulla per le spese.

Norme richiamate

  • Cass. civ., Sez. lav., 13 dicembre 2019, n. 32982

    La pronuncia è richiamata per affermare che il danno da demansionamento deriva dalla dequalificazione e dalle sue ricadute occupazionali e relazionali; tale causalità determina la natura risarcitoria della somma, non riconducibile al lucro cessante degli stipendi perduti ma qualificabile come danno emergente.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di un pagamento giudiziale dipende dalla causale che lo giustifica: un risarcimento per danno da demansionamento mantiene natura non reddituale anche se liquidato parametrando lo stipendio.
  • L'impiego del parametro retributivo per la liquidazione non trasforma automaticamente la somma in reddito da lavoro dipendente; va valutata la realtà sostanziale dell'evento risarcito.
  • Per distinguere tra risarcimento non imponibile e reddito imponibile occorre verificare se la somma corrisponde a lucro cessante (retribuzioni effettivamente perdute per lavoro svolto) o a danno emergente/risarcitorio per la lesione subita; solo il primo ha natura reddituale.
  • Se il lavoratore non ha effettivamente svolto le mansioni per le quali verrebbe pagato, è difficile qualificare la somma come retribuzione imponibile.
  • In casi simili è utile raccogliere e documentare la causale del pagamento (sentenza/accordo che specifichi il motivo del risarcimento) e la prova che il pagamento mira a risarcire la perdita di opportunità professionali/relazionali, per opporre eventuali contestazioni fiscali.

Testo integrale

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