Sentenza del 27/09/2021 n. 3076 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Risarcimento del danno da demansionamento - Somma liquidata - Reddito da lavoro dipendente - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione le somme corrisposte al lavoratore a titolo di risarcimento per demansionamento (comprensive di interessi e rivalutazione), sostenendo che tali somme costituissero reddito in quanto la condanna era stata commisurata sulla base della retribuzione percepita mese per mese. Il tema centrale è dunque la qualificazione fiscale della somma: se si tratti di reddito da lavoro dipendente o di un risarcimento non imponibile.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale per la Calabria ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione della CTP che aveva annullato l'avviso di accertamento e la cartella. Il Collegio ha ritenuto che, ai fini della qualificazione, prevalga la causale del pagamento: il risarcimento è dovuto per la lesione derivante dal demansionamento (conoscibilità della dequalificazione e conseguenze occupazionali e relazionali) e non può essere trasformato in reddito dal solo fatto che per liquidarlo sia stato preso a parametro lo stipendio. È stato inoltre evidenziato che il lavoratore non ha mai svolto le mansioni per le quali, secondo l'Amministrazione, sarebbe stato pagato. Nulla per le spese.
Norme richiamate
Cass. civ., Sez. lav., 13 dicembre 2019, n. 32982
La pronuncia è richiamata per affermare che il danno da demansionamento deriva dalla dequalificazione e dalle sue ricadute occupazionali e relazionali; tale causalità determina la natura risarcitoria della somma, non riconducibile al lucro cessante degli stipendi perduti ma qualificabile come danno emergente.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di un pagamento giudiziale dipende dalla causale che lo giustifica: un risarcimento per danno da demansionamento mantiene natura non reddituale anche se liquidato parametrando lo stipendio.
- L'impiego del parametro retributivo per la liquidazione non trasforma automaticamente la somma in reddito da lavoro dipendente; va valutata la realtà sostanziale dell'evento risarcito.
- Per distinguere tra risarcimento non imponibile e reddito imponibile occorre verificare se la somma corrisponde a lucro cessante (retribuzioni effettivamente perdute per lavoro svolto) o a danno emergente/risarcitorio per la lesione subita; solo il primo ha natura reddituale.
- Se il lavoratore non ha effettivamente svolto le mansioni per le quali verrebbe pagato, è difficile qualificare la somma come retribuzione imponibile.
- In casi simili è utile raccogliere e documentare la causale del pagamento (sentenza/accordo che specifichi il motivo del risarcimento) e la prova che il pagamento mira a risarcire la perdita di opportunità professionali/relazionali, per opporre eventuali contestazioni fiscali.
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