Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/12/2015 n. 5180 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

VARIA -Correzione di errori od omissioni presenti in dichiarazione - Dichiarazione integrativa - Requisiti di forma.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la validità della dichiarazione integrativa a favore, sostenendo che l'errore materiale in essa contenuto non dovesse impedirne gli effetti. La questione riguardava i requisiti temporali e formali per correggere errori od omissioni presenti nella dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all'utilizzo del modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta interessato.

La decisione

La sentenza ha affermato che la correzione di errori od omissioni è ammessa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e deve essere effettuata mediante modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione originaria. Lo stesso principio si applica anche all'errore materiale contenuto in una dichiarazione integrativa a favore: per tale dichiarazione valgono le medesime regole formali stabilite dall'art. 2, comma 8, del d.P.R. 322/1998. Ne deriva che il rispetto del modello e dei termini prescritti è essenziale.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 8, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    La disposizione consente di correggere errori od omissioni della dichiarazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, mediante una dichiarazione redatta su modello conforme a quello approvato per il periodo cui si riferisce la dichiarazione da correggere. Le stesse regole formali si applicano alla dichiarazione integrativa a favore.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni integrative, anche quando sono presentate a favore del contribuente, devono rispettare sia i termini previsti dalla legge sia il modello approvato per il periodo d'imposta interessato.
  • Un errore materiale contenuto nella dichiarazione integrativa può incidere sulla sua efficacia se riguarda requisiti formali essenziali; non è sufficiente che la volontà di correggere sia desumibile dal contenuto dell'atto.
  • Prima di presentare una dichiarazione integrativa occorre verificare il termine applicabile e utilizzare la versione del modello relativa all'anno d'imposta oggetto della correzione.
  • La disciplina favorevole al contribuente non elimina gli obblighi procedurali: anche una richiesta di riconoscimento di un maggior credito o di una minore imposta deve essere formalmente corretta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.