Sentenza del 09/02/2016 n. 749 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Rimborso per ristrutturazione di immobili destinatati ad attività commerciale - Indetraibilità dell'Iva sui costi di ristrutturazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego o la negazione del rimborso/detrazione dell’IVA assolta sui costi di ristrutturazione e manutenzione di immobili destinati all’attività agrituristica. La tesi dell’Amministrazione era, in sostanza, che l’IVA relativa a tali interventi fosse indetraibile, presumibilmente perché riferita a immobili con caratteristiche abitative. Il ricorrente sosteneva invece che gli immobili erano strumentali all’attività commerciale di ospitalità e alloggio e che l’opzione per il regime IVA era stata regolarmente esercitata.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato riconosciuto che l’attività agrituristica comprende tipicamente la prestazione di ospitalità e alloggio, la quale richiede la costruzione, ristrutturazione e messa a disposizione di immobili destinati al soggiorno temporaneo dei clienti. Pertanto, le spese di ristrutturazione e manutenzione sostenute per tali immobili sono ammesse all’ordinario regime di detrazione IVA, purché sussista un’effettiva inerenza all’attività economica e l’opzione IVA sia stata regolarmente esercitata.
Massime di principio
- Gli immobili utilizzati per fornire servizi di ospitalità nell’ambito di un’attività agrituristica possono essere considerati strumentali all’attività economica, anche se destinati materialmente al soggiorno delle persone.
- L’IVA sulle spese di ristrutturazione e manutenzione è detraibile quando i costi sono effettivamente inerenti a operazioni commerciali soggette a IVA e non riguardano un uso meramente personale o estraneo all’impresa.
- La destinazione abitativa dell’immobile non determina automaticamente l’indetraibilità dell’IVA: occorre verificare la funzione concreta dell’immobile nell’organizzazione dell’attività economica.
- La detrazione presuppone il corretto esercizio dell’opzione per il regime IVA e la dimostrazione del collegamento tra gli interventi edilizi e i ricavi o servizi imponibili prodotti dall’attività.
- In situazioni analoghe, è opportuno documentare la destinazione ricettiva degli immobili, l’effettivo svolgimento dell’attività agrituristica, le autorizzazioni pertinenti e l’inerenza delle spese sostenute.
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