Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/02/2016 n. 749 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Rimborso per ristrutturazione di immobili destinatati ad attività commerciale - Indetraibilità dell'Iva sui costi di ristrutturazione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego o la negazione del rimborso/detrazione dell’IVA assolta sui costi di ristrutturazione e manutenzione di immobili destinati all’attività agrituristica. La tesi dell’Amministrazione era, in sostanza, che l’IVA relativa a tali interventi fosse indetraibile, presumibilmente perché riferita a immobili con caratteristiche abitative. Il ricorrente sosteneva invece che gli immobili erano strumentali all’attività commerciale di ospitalità e alloggio e che l’opzione per il regime IVA era stata regolarmente esercitata.

La decisione

La contestazione è stata accolta. È stato riconosciuto che l’attività agrituristica comprende tipicamente la prestazione di ospitalità e alloggio, la quale richiede la costruzione, ristrutturazione e messa a disposizione di immobili destinati al soggiorno temporaneo dei clienti. Pertanto, le spese di ristrutturazione e manutenzione sostenute per tali immobili sono ammesse all’ordinario regime di detrazione IVA, purché sussista un’effettiva inerenza all’attività economica e l’opzione IVA sia stata regolarmente esercitata.

Massime di principio

  • Gli immobili utilizzati per fornire servizi di ospitalità nell’ambito di un’attività agrituristica possono essere considerati strumentali all’attività economica, anche se destinati materialmente al soggiorno delle persone.
  • L’IVA sulle spese di ristrutturazione e manutenzione è detraibile quando i costi sono effettivamente inerenti a operazioni commerciali soggette a IVA e non riguardano un uso meramente personale o estraneo all’impresa.
  • La destinazione abitativa dell’immobile non determina automaticamente l’indetraibilità dell’IVA: occorre verificare la funzione concreta dell’immobile nell’organizzazione dell’attività economica.
  • La detrazione presuppone il corretto esercizio dell’opzione per il regime IVA e la dimostrazione del collegamento tra gli interventi edilizi e i ricavi o servizi imponibili prodotti dall’attività.
  • In situazioni analoghe, è opportuno documentare la destinazione ricettiva degli immobili, l’effettivo svolgimento dell’attività agrituristica, le autorizzazioni pertinenti e l’inerenza delle spese sostenute.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.