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Ordinanza

Ordinanza n. 357/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia 1) della determinazione del Settore Demografico e Altri n. 400 del 31.03.2026 - non comunicata - con cui il Comune di Lizzano ha aggiudicato in favore di ALI.FER s.r.l. il servizio di “conferimento ed avvio a recupero di rifiuti ingombranti (codice EER 20.03.07), prodotti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale -periodo dal 01/04/2026 al 31/12/2026 …CIG BB1210EDE6”; 2) della determinazione del “settore demografico e altri” n. 495 del 15.4.2026, recante il provvedimento di conferma (propria) della precedente n. 400 del 31.3.2026; 3) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa la nota del RUP del 29.4.2026, nonché per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, o, in subordine, per equivalente.

Giustizia amministrativa202600501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: affidamento diretto del servizio di conferimento e avvio a recupero di rifiuti ingombranti in favore di un’altra impresa, nonché successiva conferma dell’affidamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le determinazioni con cui il Comune di Lizzano ha affidato direttamente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023, il servizio di conferimento e avvio a recupero dei rifiuti ingombranti con codice EER 20.03.07, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2026, in favore dell’impresa controinteressata. Ha chiesto anche il risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente. La controinteressata ha eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e ha contestato nel merito la fondatezza delle censure. L’ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, rilevando che tanto le censure quanto le eccezioni preliminari necessitano di approfondimento in sede di merito.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. La procedura era un affidamento diretto senza gara, svolto mediante acquisizione di preventivi, e non risultava formata alcuna graduatoria. Pertanto, la sospensione dell’affidamento non avrebbe prodotto automaticamente né lo scorrimento di una graduatoria né l’affidamento del servizio alla ricorrente. Inoltre, il pregiudizio dedotto è stato ritenuto di natura meramente economica e quindi suscettibile di eventuale ristoro risarcitorio, mentre è stato considerato prevalente l’interesse dell’amministrazione alla continuità del servizio, già in corso di esecuzione. Il Collegio ha precisato che la decisione è assunta nei limiti della sommaria cognizione cautelare e non pregiudica l’esame di merito, fissato all’udienza pubblica del 15 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’affidamento diretto del servizio da parte del Comune.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale norma processuale relativa alla trattazione della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Nell’affidamento diretto senza gara, effettuato mediante acquisizione di preventivi, la sospensione dell’affidamento non determina automaticamente l’aggiudicazione o l’affidamento del servizio al ricorrente, in assenza di una graduatoria già formata.
  • Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora non è ravvisabile quando il pregiudizio dedotto dall’operatore economico abbia natura meramente economica e sia astrattamente suscettibile di ristoro risarcitorio.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse dell’amministrazione alla continuità di un servizio già in corso può prevalere sull’interesse economico dell’operatore escluso o non affidatario, quando la sospensione non comporti l’automatico conseguimento del bene della vita richiesto.
  • Le eccezioni preliminari e i motivi di ricorso che richiedono un adeguato approfondimento non devono essere necessariamente definiti nella fase cautelare, potendo essere riservati alla cognizione piena del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaReintegrazione in forma specificaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieProcedura negoziata e affidamento diretto
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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