Sentenza del 29/09/2015 n. 4198 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
AVVISO DI ACCERTAMENTO - Atto notificato senza il rispetto del termine dilatorio - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta in quanto la violazione del termine dilatorio non costituisce una semplice irregolarità formale, ma comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento quando l'atto sia stato emesso senza valide ragioni di urgenza. Di conseguenza, l'atto impositivo deve essere annullato o comunque non può essere validamente mantenuto nei confronti del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento perché emesso e notificato prima della scadenza del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, senza che l'Amministrazione avesse dimostrato la sussistenza di valide e specifiche ragioni di urgenza. Tale termine consente al contribuente, dopo la conclusione delle operazioni di verifica, di presentare osservazioni e richieste prima dell'emanazione dell'atto impositivo.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine di sessanta giorni ha natura dilatoria e garantisce il contraddittorio endoprocedimentale. La sua inosservanza determina l'illegittimità dell'atto impositivo, salvo che ricorrano valide, concrete e motivate ragioni di particolare urgenza.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento viene emesso prima della scadenza del termine dilatorio previsto dalla legge, la violazione può comportare l'illegittimità dell'atto e non una mera irregolarità formale.
- L'Amministrazione finanziaria può derogare al termine solo in presenza di ragioni di particolare urgenza, che devono essere concrete, specifiche e adeguatamente motivate nell'atto o comunque risultare dagli elementi del procedimento.
- In assenza di una valida motivazione sull'urgenza, il contribuente può contestare l'avviso per violazione del diritto al contraddittorio e delle garanzie procedimentali.
- La regola riguarda gli atti emessi dopo attività di verifica cui si applica l'art. 12, comma 7, e va verificata in concreto considerando il tipo di controllo, la data di conclusione delle operazioni e la data di emissione dell'avviso.
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