Corte di giustizia, Ordinanza C-429/22
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 14 marzo 2024. — VK contro N1 Interactive Ltd. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Articolo 6 – Consumatore che chiede il pagamento di una somma di denaro asseritamente vinta in un casinò online – Mancata scelta della legge applicabile – Applicazione di una legge ritenuta più favorevole a scapito della legge del paese di residenza abituale del consumatore. — Causa C-429/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata, ha applicato la giurisprudenza già consolidata e ha ribadito che l'articolo 6 del regolamento Roma I disciplina in modo esaustivo i contratti dei consumatori. Se ricorrono i presupposti di tale disposizione e manca una scelta valida della legge applicabile, non è possibile derogare per applicare la legge che emergerebbe dall'articolo 4 solo perché più favorevole al consumatore. La causa riguardava una pretesa di pagamento di vincite da un casinò online tra un consumatore austriaco e una società maltese.
Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I: nei contratti dei consumatori non si può sostituire la legge del paese di residenza abituale con quella individuata dall'articolo 4 solo perché più favorevole al consumatore.
La questione giuridica
Se l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 debba essere interpretato nel senso che, quando un contratto concluso da un consumatore rientra nel suo campo di applicazione e non vi è una valida scelta della legge applicabile, la legge del paese di residenza abituale del consumatore non si applichi qualora la legge che risulterebbe dall'articolo 4 del medesimo regolamento sia più favorevole al consumatore.
Principio di diritto
Quando un contratto concluso da un consumatore soddisfa i requisiti dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I e non esiste una valida scelta della legge applicabile, la legge da applicare è necessariamente quella del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; non può essere applicata, in alternativa, la legge individuata dall'articolo 4 del regolamento anche se quest'ultima sarebbe più favorevole al consumatore. L'articolo 6 ha carattere specifico ed esaustivo e tutela la prevedibilità e la certezza del diritto nei rapporti con i consumatori.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 593/2008
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008
- Articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008
- Considerando 23 del regolamento (CE) n. 593/2008
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
Legge applicabile a un contratto di consumo e prevalenza dell'articolo 6 Roma I
La pronuncia è un'ordinanza pregiudiziale della Corte di giustizia, resa dalla Settima Sezione su rinvio dell'Oberlandesgericht Wien, in una controversia relativa alla legge applicabile a un contratto concluso da un consumatore nell'ambito di un casinò online.
Fatti e procedimento principale
VK, residente in Austria, ha agito contro N1 Interactive ltd., società con sede a Malta che gestisce un casinò online e offre servizi in Austria tramite il proprio sito internet. Il ricorrente sosteneva di aver maturato vincite per complessivi EUR 106000 e chiedeva il relativo pagamento, oltre agli interessi di mora.
Il Tribunale di primo grado aveva qualificato VK come consumatore e, in assenza di una scelta di legge da parte dei contraenti, aveva ritenuto applicabile l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Roma I, cioè la legge del paese di residenza abituale del consumatore, ossia la legge austriaca. Poiché il diritto austriaco, in particolare l'articolo 1271 ABGB, non consente di agire in giudizio per il pagamento di una vincita derivante da gioco d'azzardo, la domanda era stata respinta.
In appello, l'Oberlandesgericht Wien ha condiviso la qualifica di consumatore e il richiamo all'articolo 6, ma ha dubitato che la norma austriaca invocata fosse una norma di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento Roma I. Ha inoltre osservato che, se si applicasse il diritto maltese, il ricorrente si troverebbe in una posizione più favorevole, poiché tale ordinamento non conterrebbe una disposizione equivalente.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se, in presenza di un contratto di consumo che soddisfi i requisiti dell'articolo 6, paragrafo 1, e in mancanza di una valida scelta della legge applicabile, possa essere applicata la legge risultante dall'articolo 4 del regolamento Roma I quando essa sia più favorevole al consumatore.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- il considerando 23 del regolamento Roma I, secondo cui i soggetti deboli devono essere protetti tramite regole di conflitto più favorevoli ai loro interessi;
- l'articolo 4, che disciplina la legge applicabile in mancanza di scelta;
- l'articolo 6, che contiene la disciplina speciale per i contratti conclusi dai consumatori;
- l'articolo 9, sulle norme di applicazione necessaria.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama la sentenza del 14 settembre 2023, Club La Costa e a. (C‑821/21), e afferma che l'articolo 6, paragrafo 1, dispone che il contratto concluso da un consumatore con un professionista è disciplinato dalla legge del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale, purché il professionista svolga o diriga le sue attività verso tale paese e il contratto rientri nell'ambito di tali attività.
La Corte osserva inoltre che l'articolo 6, paragrafo 2, consente alle parti di scegliere la legge applicabile, ma solo entro i limiti della protezione assicurata al consumatore dalle disposizioni inderogabili della legge che si applicherebbe in difetto di scelta ai sensi del paragrafo 1. Il paragrafo 3 rinvia agli articoli 3 e 4 solo nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti del paragrafo 1.
Da ciò deriva che, quando il contratto rientra nell'articolo 6, paragrafo 1, e non vi è una scelta valida, la legge applicabile va determinata esclusivamente secondo tale disposizione. Non è quindi possibile applicare una legge diversa, individuata in base all'articolo 4, neppure se essa sarebbe più favorevole al consumatore.
La Corte sottolinea che l'articolo 6 ha carattere specifico ed esaustivo: le sue regole di conflitto non possono essere integrate o sostituite da quelle generali del regolamento Roma I, salvo rinvio espresso. Consentire una scelta alternativa sulla base della maggiore favorevolezza della legge diversa comprometterebbe la prevedibilità della legge applicabile e la certezza del diritto nei rapporti contrattuali con i consumatori. Il legislatore dell'Unione ha infatti ritenuto adeguata la protezione offerta dalla legge del paese di residenza abituale del consumatore, senza imporre in assoluto l'applicazione della legge per lui più vantaggiosa.
Decisione
La Corte dichiara che, quando un contratto concluso da un consumatore soddisfa i requisiti dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I e manca una valida scelta della legge applicabile, la legge deve essere determinata secondo tale disposizione, anche se la legge che risulterebbe dall'articolo 4 del medesimo regolamento sarebbe più favorevole al consumatore.
Portata pratica
Per gli operatori che contrattano online con consumatori di altri Stati membri, la pronuncia conferma che la disciplina di conflitto dell'articolo 6 Roma I opera in modo rigido e non consente strategie di forum shopping basate sulla maggiore convenienza sostanziale di una legge diversa. Per i professionisti, ciò rafforza la necessità di valutare ex ante la legge della residenza abituale del consumatore quando il contratto ricade nell'ambito dell'articolo 6.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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