Sentenza n. 1441/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 431/2016 e delle statuizioni di condanna alle spese contenute nella sentenza del Tribunale di Crotone n. 549/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Crotone n. 549/2020, che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 431/2016 e aveva condannato l'Azienda Sanitaria al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in 7.000 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA. Dal ricorso emergeva inoltre la richiesta di esecuzione del decreto ingiuntivo, recante la condanna dell'amministrazione al pagamento di 514.538,59 euro, oltre interessi e spese della procedura monitoria. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato, quanto al decreto ingiuntivo, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, rilevando che la prova della notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione era stata prodotta soltanto con riferimento alla notifica del 26 marzo 2026, effettuata in pendenza del giudizio. Quanto alla sentenza civile, la ricorrente ha dedotto la mancata integrale esecuzione delle statuizioni di condanna alle spese, mentre l'amministrazione non si è costituita né ha dimostrato l'avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda di ottemperanza relativa al decreto ingiuntivo. Ha ritenuto che, nel caso di opposizione respinta, il titolo esecutivo sia il decreto ingiuntivo e non la sentenza che rigetta l'opposizione, ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c. Di conseguenza, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del decreto ingiuntivo, quale titolo esecutivo, successiva alla dichiarazione di esecutività e anteriore di almeno 120 giorni alla proposizione del giudizio di ottemperanza. Poiché tale notificazione non era stata effettuata tempestivamente e quella del 26 marzo 2026 era intervenuta durante il processo, la relativa domanda è stata dichiarata inammissibile. Il ricorso è stato invece accolto quanto all'ottemperanza della sentenza n. 549/2020, limitatamente alla condanna alle spese del giudizio di opposizione. La sentenza civile era passata in giudicato e costituiva titolo esecutivo per tale statuizione; l'amministrazione non aveva provato di avervi dato integrale esecuzione. Il TAR ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di pagare le somme liquidate nella sentenza, oltre interessi nella misura legale, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, da attivarsi entro i successivi 90 giorni su istanza della ricorrente. Le spese del giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il TAR può imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
artt. 112 ss. c.p.a.
Costituiscono la base normativa dell'azione di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione inadempiente.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il decorso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di ottemperanza promossa contro la pubblica amministrazione; il difetto è rilevabile anche d'ufficio.
art. 642 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo può acquistare efficacia esecutiva mediante concessione dell'esecuzione provvisoria.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo diviene esecutivo quando non sia proposta opposizione nel termine previsto.
art. 648 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo può diventare esecutivo anche durante il giudizio di opposizione, quando sia concessa l'esecuzione provvisoria.
art. 653, comma 1, c.p.c.
In caso di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo esecutivo è il decreto ingiuntivo e non la sentenza che respinge l'opposizione.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il Collegio ha utilizzato l'avviso alle parti della possibile parziale inammissibilità del ricorso prima della decisione.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 costituisce una condizione di ammissibilità dell'azione di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione ed è rilevabile d'ufficio.
- Ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 è necessaria la notificazione alla pubblica amministrazione del titolo esecutivo, non essendo sufficiente la mera conoscenza della sentenza che abbia definito il giudizio di opposizione.
- Quando l'opposizione a un decreto ingiuntivo viene respinta, il titolo esecutivo rilevante ai fini dell'ottemperanza e della decorrenza del termine dilatorio è il decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c., e non la sentenza di rigetto dell'opposizione.
- La notificazione del titolo esecutivo effettuata durante il giudizio di ottemperanza non sana il mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima della proposizione del ricorso e non consente di superare l'inammissibilità originaria della domanda.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostri l'integrale adempimento di una statuizione di condanna contenuta in una sentenza passata in giudicato, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine e nominare un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
- La sentenza che respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo può costituire autonomo titolo esecutivo per le statuizioni di condanna alle spese del giudizio di opposizione, distinguibili dal credito oggetto del decreto ingiuntivo.
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