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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11898/2022 del 31/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto appello articolando due motivi: (1) la depenalizzazione del reato di ingiuria, con conseguente insussistenza del fatto come reato; (2) l'impossibilità di presentare la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. poiché le sentenze di merito erano anteriori all'introduzione della norma.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato e ha annullato senza rinvio la condanna relativa alle ingiurie, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Quanto ai restanti reati (minacce, lesioni, art. 660 c.p. ecc.), il secondo motivo non apparendo manifestamente infondato il Collegio ha potuto rilevare la prescrizione essendo decorso il termine (i fatti risalgono al 2009): pertanto la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio anche in relazione ai reati residui per estinzione per prescrizione. Decisione del 9.12.2021.

Norme richiamate

  • reato di ingiuria (depenalizzazione)

    La Corte ha ritenuto che l'ingiuria non sia più previsto come reato dalla legge (depenalizzazione) e ha annullato la condanna senza rinvio per tale fatto.

  • art. 131-bis c.p.

    La difesa ha invocato la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis. La Corte, pur non applicando espressamente la causa (dato il quadro cronologico delle pronunce di merito), ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato e ha potuto rilevare la prescrizione degli altri reati.

  • art. 660 c.p.

    Il reato di cui a tale norma era tra i capi originariamente sanzionati; la decisione sulla sua estinzione per prescrizione deriva dalla decorrenza del termine rispetto alla data dei fatti (2009).

  • reati di minacce e lesioni

    Questi reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione dal Collegio a seguito dell'accertamento della decorrenza dei termini.

Massime di principio

  • Se una condotta viene depenalizzata dalla legge, le condanne precedenti relative a quella condotta devono essere annullate perché il fatto non è più previsto come reato.
  • L'introduzione di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.) successiva alle sentenze di merito non garantisce automaticamente il suo riconoscimento retroattivo, ma il giudice d'appello può valutare altre conseguenze temporali (es. prescrizione).
  • Il decorso dei termini di prescrizione può comportare l'estinzione dei reati e il giudice d'appello può rilevarla, anche se la questione non è stata decisa nei gradi precedenti, purché il motivo di impugnazione non sia manifestamente infondato.
  • In casi di procedimenti con fatti datati, verificare sempre le date di commissione rispetto ai termini prescrizionali e alle modifiche legislative sopravvenute per identificare possibili cause di estinzione o depenalizzazione.
  • In sede di impugnazione, articolare chiaramente motivi riferiti sia a novità normative (depenalizzazioni, cause di non punibilità) sia a questioni prescrizionali aumenta le probabilità di ottenere l'annullamento totale o parziale delle condanne.

Testo integrale

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