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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27315/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La sentenza riguarda un giudizio per abusi edilizi e violazioni della disciplina urbanistico-sismica. In appello la Corte aveva assolto un coimputato per non aver commesso il fatto e confermato, per l'altra imputata, la responsabilità per le contravvenzioni di cui agli artt. 44, comma 1, lett. d), e 93, 94, 95 d.P.R. 380/2001. L'imputata ricorre per cassazione con tre motivi: 1) deduce nullità assoluta della citazione per l'appello, perché il decreto sarebbe stato notificato al vecchio domicilio eletto e non a quello successivamente indicato nella nomina del difensore di fiducia e nell'atto di appello; 2) contesta la motivazione sulla responsabilità, lamentando che la Corte di appello non avrebbe considerato documenti dai quali emergerebbero l'autorizzazione del Genio civile ai lavori e l'annullamento regionale del diniego comunale di permesso di costruire, con conseguente illogicità della condanna; 3) invoca la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che l'immobile è in zona periferica, che i lavori erano stati autorizzati e che il diniego comunale era stato annullato.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, afferma che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al precedente domicilio, in luogo di quello successivamente dichiarato per il grado di appello, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, non assoluta; nel giudizio cartolare disciplinato dall'art. 598-bis c.p.p. tale nullità deve essere eccepita con le conclusioni scritte e, non essendo stata dedotta tempestivamente, si è sanata. Quanto al secondo motivo, lo dichiara inammissibile perché mira a una diversa lettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e perché la Corte territoriale aveva già spiegato la irrilevanza dell'autorizzazione del Genio civile e dell'annullamento regionale rispetto all'intervento edilizio concretamente realizzato, ritenuto difforme e sostanzialmente diverso da quello assentito. Quanto al terzo motivo, lo dichiara inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo corretta la valutazione di merito che aveva escluso la particolare tenuità dell'offesa per la consistenza delle difformità, le violazioni antisismiche e la collocazione dell'opera. Seguono la condanna della ricorrente alle spese processuali e la rifusione delle spese di parte civile.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Sono richiamate come norme di deduzione dei vizi di violazione di legge e di motivazione nel ricorso per cassazione, ma la Corte evidenzia che le censure sul merito probatorio non sono ammissibili in sede di legittimità.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Viene richiamato nel quadro della disciplina delle notificazioni all'imputato, per affermare che la notifica eseguita in modo difforme dal modello legale può dar luogo a nullità a regime intermedio.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    È richiamato quale norma sul domicilio dichiarato/eletto e sul relativo regime delle notificazioni.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    La Corte precisa che la notificazione irregolare non è di regola 'omessa' ai sensi di questa disposizione, salvo che risulti in concreto inidonea a consentire la conoscenza dell'atto.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    È evocato per ribadire che le nullità a regime intermedio devono essere dedotte nei termini previsti dal codice.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Nel giudizio cartolare di appello la nullità maturata prima della decisione deve essere eccepita con le conclusioni scritte; se non dedotta tempestivamente è sanata.

  • art. 183 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle sanatorie delle nullità.

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Richiamato come disciplina della sanatoria speciale delle nullità.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione della prova, evocata dal ricorrente per contestare la ricostruzione fattuale, ma la censura è ritenuta inammissibile perché sollecita una rivalutazione del merito.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al giudizio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    La Corte afferma che, nel giudizio cartolare di appello, le nullità anteriori alla decisione devono essere eccepite nelle conclusioni scritte.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Per i reati urbanistici la particolare tenuità va esclusa considerando consistenza dell'intervento, difformità, incidenza urbanistica, violazioni tecniche e modalità esecutive; nel caso concreto la valutazione negativa è stata ritenuta immune da vizi.

  • art. 44, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001

    È la norma incriminatrice contestata per l'intervento edilizio abusivo.

  • artt. 93, 94, 95 d.P.R. n. 380 del 2001

    Sono le norme contestate in relazione agli obblighi e ai titoli abilitativi in materia sismica/edilizia.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001

    È richiamato dalla Corte come parametro per distinguere la ristrutturazione edilizia dall'intervento concretamente realizzato, che è stato ritenuto sostanzialmente diverso e più invasivo.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    È menzionato solo per la requisitoria del Procuratore generale svolta in forma cartolare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello cartolare, la notificazione del decreto di citazione eseguita presso un domicilio diverso da quello validamente dichiarato per il grado integra di regola una nullità di ordine generale a regime intermedio, non una nullità assoluta; essa va eccepita tempestivamente nelle conclusioni scritte, altrimenti si sana.
  • La nullità della notificazione diventa assoluta solo se, oltre alla difformità dal modello legale, risulti in concreto che l'atto non ha consentito all'imputato di averne effettiva conoscenza; in tale evenienza la parte deve allegare e rappresentare la mancata conoscenza.
  • Le censure che mirano a ottenere una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione quando la motivazione impugnata è logica e non manifestamente contraddittoria.
  • In materia di reati edilizi e urbanistici, ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve valorizzare la consistenza dell'intervento, il grado di difformità dal titolo, l'incidenza sul carico urbanistico, il rapporto con eventuali provvedimenti amministrativi e le modalità esecutive; la tenuità può essere esclusa quando l'opera presenti difformità significative o violazioni tecniche rilevanti.
  • Un provvedimento amministrativo favorevole o l'annullamento di un diniego non valgono automaticamente come assenso all'opera concretamente realizzata se l'intervento eseguito è diverso, più ampio o più difforme rispetto a quello autorizzato o valutato dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati ediliziParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processualeParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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