Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43202/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva la violazione degli artt. 69, comma 2 e 133 cod. pen. quanto alla determinazione della pena, lamentando che la Corte d'appello, pur escludendo l'aggravante di cui all'art. 629, comma 2 cod. pen., ha mantenuto la stessa pena complessiva inflitta in primo grado (conseguendo così una situazione contraria al divieto di reformatio in peius) senza ridurre la sanzione nella misura massima prevista per la prevalenza delle attenuanti generiche

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che il giudice di appello, dopo aver escluso l'aggravante, ha comunque confermato una pena non ridotta nella misura massima spettante per la prevalenza delle attenuanti generiche, determinando così una valutazione di maggiore gravità ingiustificata e violativa del divieto di reformatio in peius. Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Ha altresì dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità (cioè la condanna sul piano della responsabilità non è stata rimessa in discussione)

Norme richiamate

  • art. 69, comma 2 cod. pen.

    Norma che disciplina la valutazione e la misura delle circostanze attenuanti e la loro incidenza sulla determinazione della pena; nel caso è stata applicata la regola in tema di quantificazione della diminuzione per le attenuanti generiche e si è ritenuto che la Corte d'appello non abbia quantificato correttamente la diminuzione spettante

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione del trattamento sanzionatorio (tra cui la prevalenza delle circostanze); la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tali criteri in appello abbia comportato una pena incompatibile con l'esclusione dell'aggravante, configurando reformatio in peius

  • art. 629, comma 2 cod. pen.

    Riferimento all'aggravante contestata (aggravante prevista per il reato di estorsione); la Suprema Corte ha rilevato che l'esclusione dell'aggravante in appello avrebbe dovuto riverberarsi su una diminuzione più ampia della pena rispetto a quella effettivamente applicata

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma richiamata come base per il contraddittorio scritto nel procedimento (procedimento trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione); uso procedurale menzionato nel procedimento

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti necessari alla motivazione del motivo in cassazione; ha imposto la sintesi della censura nel ricorso che è stata rispettata

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello esclude in toto una o più circostanze aggravanti rispetto alla decisione di primo grado, la pena complessiva non può rimanere inalterata se quella pena era stata determinata tenendo in realtà conto (anche implicitamente) delle aggravanti poi escluse: altrimenti si configura reformatio in peius
  • Quando solo l'imputato impugna la sentenza di primo grado, il divieto di reformatio in peius limita la possibilità per il giudice d'appello di modificare il trattamento sanzionatorio in pejus rispetto alla situazione che si sarebbe determinata senza le aggravanti escluse
  • Se la Cassazione annulla limitatamente al trattamento sanzionatorio e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità, il giudizio di rinvio deve essere svolto esclusivamente sul punto della determinazione della pena, e normalmente da altra sezione del corte d'appello per evitare pregiudizi
  • In sede di appello il giudice deve esplicitare la quantificazione delle diminuzioni/aumenti di pena collegati a circostanze favorevoli o sfavorevoli; l'omessa o implicita quantificazione che preservi una pena incoerente può essere motivo di annullamento
  • Il ricorso per cassazione che censura la determinazione della pena deve collegare la doglianza alle norme che regolano la quantificazione (es. art. 133 e art. 69 c.2) e dimostrare l'effetto di peggioramento ingiustificato per ottenere l'accoglimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.