Sentenza n. 10803/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa istanza cautelare: - della nota prot. n. 1735/2023 del 19.10.2023, adottata dall’Ambasciata d’Italia a Teheran avente ad oggetto la “comunicazione di preavviso di rigetto ex. art. 10 bis Legge 241/1990” - del provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia a Teheran, in data 5.11.2023, avente prot. n. 2446/2023, con il quale è stata respinta la richiesta del ricorrente di rilascio del visto per motivi di studio ai sensi del punto 15 dell’Allegato A al Decreto Ministeriale n. 80/2011 e delle norme in esso richiamate;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: preavviso di rigetto e diniego del visto per motivi di studio adottati dall'Ambasciata d'Italia a Teheran
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e il successivo diniego della richiesta di visto per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Il testo non espone analiticamente i motivi dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio che, per l'ampio decorso dei termini di immatricolazione all'anno accademico 2023/2024, non sussisteva più un interesse concreto e attuale all'annullamento degli atti, dovendo l'interessato presentare una nuova domanda e l'Amministrazione procedere a una nuova valutazione sulla base di un'istruttoria aggiornata. Il Collegio ha inoltre osservato, ad abundantiam, che il ricorso sarebbe stato infondato nel merito, in particolare per la carenza della conoscenza della lingua italiana accertata durante il colloquio presso la struttura consolare. È stato altresì escluso che potesse mantenere l'interesse processuale un eventuale accertamento incidentale dell'illegittimità degli atti ai fini risarcitori, poiché il ricorrente non aveva formulato un'apposita istanza nei termini e nelle forme previste dall'art. 73 c.p.a., avendo chiesto esclusivamente l'annullamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La sopravvenienza è stata individuata nel decorso dei termini per l'immatricolazione all'anno accademico 2023/2024, che rendeva non più utile l'eventuale annullamento del diniego e imponeva, per il futuro, una nuova domanda e una nuova istruttoria. Il giudice ha escluso che l'interesse a un accertamento incidentale dell'illegittimità a fini risarcitori potesse essere rilevato in assenza di una specifica istanza della parte, da proporre nei termini e nelle forme processuali prescritte. Solo ad abundantiam il TAR ha rilevato l'infondatezza sostanziale della censura, richiamando la carenza di conoscenza della lingua italiana accertata nel colloquio consolare. Le spese sono state compensate in ragione della definizione esclusivamente processuale della controversia.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
comunicazione di preavviso di rigetto
Il preavviso di rigetto costituisce l'atto procedimentale adottato dall'Amministrazione prima del diniego del visto; la sentenza non decide specificamente sulla sua legittimità.
art. 34, comma 3, c.p.a.
accertamento incidentale di illegittimità degli atti a fini risarcitori
L'accertamento incidentale dell'illegittimità può conservare l'interesse alla decisione nonostante la sopravvenuta inutilità dell'annullamento, ma richiede una specifica istanza della parte.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso è improcedibile quando, per eventi sopravvenuti, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sulla domanda di annullamento.
art. 73 c.p.a.
nei termini e nelle forme di cui all'art. 73 cpa
L'istanza volta a ottenere l'accertamento incidentale dell'illegittimità ai fini risarcitori deve essere formulata nel rispetto dei termini e delle forme processuali previste.
Massime di principio
- La domanda di annullamento di un diniego di visto per motivi di studio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando siano decorsi i termini di immatricolazione relativi all'anno accademico considerato, poiché l'eventuale annullamento non potrebbe più procurare al ricorrente un'utilità concreta e attuale rispetto a quella specifica procedura.
- Quando il venir meno dell'utilità dell'annullamento impone la presentazione di una nuova domanda amministrativa e una nuova istruttoria aggiornata, non permane l'interesse alla decisione sulla domanda originaria di annullamento.
- La sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento non è superata da un generico interesse risarcitorio: l'accertamento incidentale dell'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. richiede una specifica istanza della parte, formulata nei termini e nelle forme processuali applicabili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1264/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1265/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1266/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1267/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1268/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1269/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →