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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13364/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 31 gennaio 2007 con cui una società agricola unipersonale concesse in locazione a un soggetto un fabbricato adibito ad abitazione civile, dietro canone annuo da pagarsi in rate mensili anticipate. La locatrice agì poi per la risoluzione del contratto e per lo sfratto per morosità, deducendo il mancato pagamento dei canoni e un debito complessivo maturato. Il conduttore si oppose sostenendo, in via preliminare, l’incompetenza del giudice ordinario per asserita natura agraria del rapporto o, in subordine, lavoristica; negò la praticabilità del rilascio per la persistenza di un rapporto di guardiania collegato; chiese la chiamata di terzi; nel merito, dedusse che l’intera operazione negoziale tra più soggetti fosse unitaria e fraudolenta, diretta a dissimulare un patto commissorio e a costituire una garanzia reale atipica, con conseguente nullità del contratto di locazione. In cassazione articolò quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1322, 1344 e 2744 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per mancato riconoscimento di un patto commissorio o di una frode alla legge; 2) omesso esame di fatti decisivi, tratti da una sentenza penale, relativi alla presunta natura distrattiva e antieconomica delle operazioni societarie; 3) omesso esame del fatto che un mutuo ipotecario acceso dalla locatrice sarebbe dovuto servire, secondo gli accordi, alla ristrutturazione e allo sviluppo dell’attività familiare; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 244 ss. c.p.c. per il rigetto delle istanze di prova testimoniale, ritenute dal giudice irrilevanti o valutative.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che nessuno dei motivi censurava direttamente l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., e che, comunque, tutti i motivi erano inidonei o carenti ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c. e delle regole sul ricorso per cassazione. Il primo motivo è stato giudicato privo di specificità e di reale capacità censoria, perché costruito sulla riproduzione parziale e frammentaria della motivazione di merito e perché volto, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del nesso tra i negozi, attività riservata al giudice di merito. Il secondo è stato ritenuto inammissibile per mancata localizzazione della sentenza penale e perché la sentenza penale non ha efficacia automatica nel giudizio civile fuori dai casi tipizzati. Il terzo è stato considerato non formulato come vera censura di omesso esame, ma come doglianza sulla mancata ammissione della prova. Il quarto è stato dichiarato inammissibile perché non riportava compiutamente i capitoli istruttori, non indicava i testi, non allegava la tempestività dell’istanza e, in ogni caso, i capitoli evocati erano valutativi; inoltre, il ricorrente non aveva dimostrato la decisività delle prove richieste. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e sono stati dati gli avvisi conseguenti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità dell’assetto negoziale; la Corte non entra nel merito della deduzione, ritenendola comunque inammissibile come formulata.

  • art. 1344 c.c.

    Evocato per sostenere una frode alla legge attraverso una pluralità di negozi collegati; la Corte osserva che la valutazione del nesso tra più negozi è riservata al giudice di merito.

  • art. 2744 c.c.

    Richiamato per dedurre un patto commissorio vietato; la Corte non accoglie la doglianza per difetti di specificità e di autosufficienza.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato insieme all’art. 116 c.p.c. per contestare la valutazione probatoria, ma senza una censura idonea a fondare il ricorso.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per criticare la valutazione delle prove, ma la Corte rileva che si tratta di richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato per veicolare le censure di violazione di legge; la Corte rileva che le doglianze non spiegano in modo specifico la violazione denunciata.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte afferma che, nel caso concreto, le doglianze non integrano un vero vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La Corte lo richiama come regola di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la sua violazione determina l’inammissibilità delle censure.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione di questa norma ricorre solo se l’onere della prova è attribuito alla parte sbagliata; nel caso di specie la Corte ritiene corretta l’applicazione del principio da parte dei giudici di merito.

  • artt. 244 ss. c.p.c.

    Richiamati per contestare il rigetto delle prove orali; la Corte afferma che la censura è inammissibile per carenza di specificità e di autosufficienza.

  • art. 348-bis c.p.c.

    È l’ordinanza della Corte di appello che ha dichiarato inammissibile l’appello; la Corte di cassazione osserva che il ricorso non la censurava direttamente.

  • art. 45 c.p.c.

    Richiamato nel regolamento di competenza disposto dalla sezione agraria.

  • art. 429 c.p.c.

    È la forma della sentenza di primo grado resa nel giudizio di lavoro/locazione dopo la riassunzione.

  • art. 651 c.p.p.

    Richiamato per affermare che solo in specifiche ipotesi la sentenza penale fa stato nel civile.

  • art. 652 c.p.p.

    Richiamato per il medesimo principio di efficacia vincolante della sentenza penale nel giudizio civile, ipotesi non ricorrente.

  • art. 383 c.p.c.

    Richiamato incidentalmente con riferimento al testo previgente, ma senza effetti decisivi sulla decisione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Invocato dalla resistente in controricorso come possibile profilo sanzionatorio, senza che la Corte ne faccia applicazione nella parte dispositiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la declaratoria dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e riferite puntualmente agli atti e documenti su cui si fondano; la mancata localizzazione processuale del documento o del fatto dedotto comporta inammissibilità.
  • La denuncia di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito, soprattutto quando si contesti la ricostruzione del nesso tra più negozi giuridici o la valutazione complessiva delle prove.
  • L’omesso esame di un fatto decisivo non può essere dedotto in modo solo apparente: occorre indicare chiaramente il fatto storico, la sua decisività e la sua effettiva trascuratezza da parte del giudice di merito.
  • La sentenza penale non ha efficacia automatica nel giudizio civile al di fuori dei casi previsti dagli artt. 651 e 652 c.p.p., sicché il giudice civile deve rivalutare autonomamente i fatti.
  • La censura contro il rigetto dell’istanza istruttoria è ammissibile solo se il ricorrente trascrive i capitoli di prova, indica i testimoni, dimostra la tempestività dell’istanza e spiega la decisività del mezzo richiesto.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte diversa da quella su cui esso grava secondo le regole legali, non quando si contesti la ponderazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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