Cassazione Penale, Sentenza n. 37222/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto il riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di due smartphone deciso dalla polizia giudiziaria. Propone due censure principali: 1) l'inutilizzabilità dei messaggi e delle fotografie rinvenute nei telefoni perché acquisiti/visionati dalla polizia giudiziaria senza l'autorizzazione del Pubblico Ministero (si richiama l'art. 254 c.p.p. e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, Corte cost. n.170/2023), con contestazione dell'assenza di esigenze d'urgenza, dell'origine da segnalazione anonima, della inesistenza di consenso valido dell'indagato e della genericità della descrizione degli elementi nei verbali; 2) l'assenza del fumus commissi delicti: escludendo gli elementi ricavati dagli smartphone (per la loro presunta inutilizzabilità), gli altri elementi (esito dei cani antidroga, denaro rinvenuto in cassaforte poi restituito, valutazioni divergenti di altri giudici su fotografie di stupefacenti) non sarebbero sufficienti a sostenere la gravità indiziaria.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000. Sul primo punto la Corte ritiene il motivo manifestamente infondato: il sequestro probatorio è stato convalidato dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 355 c.p.p., pertanto il contenuto dei dispositivi è stato regolarmente acquisito nel procedimento; i richiami difensivi alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità non sono pertinenti rispetto alla convalida operata. La Corte osserva inoltre che, se la messaggistica ha natura di "corrispondenza", le fotografie conservate nella galleria del telefono non sono automaticamente equiparabili e sulla loro rilevanza il ricorrente non si sofferma. Sul secondo motivo la Corte dichiara la censura inammissibile perché, essendo volta a criticare la motivazione (valutazione di fatto e probabilità indiziaria) di una misura reale, nella materia delle misure cautelari reali la cassazione è ammessa solo per violazione di legge (art. 325, comma 1, c.p.p.). La Corte riassume i dati valorizzati dall'ordinanza a sostegno del fumus: foto di stupefacenti e messaggi relativi a consegne di denaro nei telefoni, oltre 35.000 euro rinvenuti nella cassaforte (non giustificati), segnalazione di presenza di stupefacente dall'attività dei cani anti-droga e precedenti specifici: elementi certi e logicamente congruenti con l'ipotesi accusatoria, tali da rendere la motivazione plausibile. La revoca del sequestro del denaro è spiegata dal Tribunale come motivata da carenza di esigenze probatorie e non da insufficienza indiziaria; giudizi differenti di altri giudici in altri incidenti cautelari non sono determinanti per cassare l'ordinanza.
Norme richiamate
art. 355 cod. proc. pen.
La convalida del sequestro probatorio da parte del Pubblico Ministero rende regolare l'acquisizione del contenuto dei dispositivi operata dalla polizia giudiziaria; la Corte ritiene decisiva la convalida ai fini della utilizzabilità del materiale.
art. 254, comma 2, cod. proc. pen.
La norma pone limiti all'accesso da parte della polizia giudiziaria alla corrispondenza sequestrata, imponendo la trasmissione all'autorità giudiziaria; tuttavia, nella specie la Corte ritiene che la convalida ex art. 355 abbia sanato la posizione probatoria rispetto al materiale rinvenuto.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limita l'intervento in Cassazione nelle misure cautelari reali ai casi di violazione di legge: la Corte nega ammissibilità ai motivi che sindacano la motivazione o la valutazione di fatto (fumus) senza denunciare una violazione normativa.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale richiamata in relazione all'ipotesi di reato per il traffico di stupefacenti, indicata come parte della contestazione all'indagato.
art. 648 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata relativa al reato di ricettazione o altra fattispecie di guadagno illecito, indicata tra i capi di imputazione contestati all'indagato.
Corte Cost. sent. n. 170/2023
Richiamata dalla difesa per sostenere che la messaggistica abbia natura di corrispondenza e che la polizia non possa prenderne conoscenza senza controllo giudiziario; la Corte di legittimità ha ritenuto il richiamo non decisivo alla luce della convalida del PM.
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)
Giurisprudenza citata quale parametro di valutazione della motivazione apparente vs. effettiva; la Corte la utilizza per precisare che solo vizi motivazionali radicali rendono annullabile una motivazione.
Massime di principio
- La convalida del sequestro probatorio da parte del Pubblico Ministero (art. 355 c.p.p.) può sanare la posizione dell'acquisizione di materiale operata dalla polizia giudiziaria, rendendo utilizzabili i contenuti dei dispositivi.
- La messaggistica telefonica tende ad essere qualificata come "corrispondenza"; tuttavia, non tutti i contenuti del dispositivo (es. fotografie in galleria) sono automaticamente equiparabili alla corrispondenza e la loro natura può incidere sulla disciplina applicabile.
- Per contestare in Cassazione la valutazione del "fumus commissi delicti" relativa a misure cautelari reali occorre invocare una violazione di legge: i rilievi che attengono solo alla valutazione di fatto o alla motivazione sono, di norma, inammissibili (art. 325 c.p.p.).
- Una pluralità di elementi indiziari (foto di stupefacenti, messaggi riferiti ad attività delittuose, rilevamento di ingenti somme di denaro non giustificate, segnalazioni operative come l'intervento dei cani) può essere ritenuta, valutata nel suo insieme, sufficiente a fondare la gravità indiziaria anche se singoli elementi risultino discutibili o valutati diversamente da altri giudici in distinti giudizi cautelari.
- La mera presenza dell'indagato al momento delle operazioni di polizia e il dialogo con il difensore non sono automaticamente equivalenti a un consenso incondizionato alla consultazione dei dispositivi; tuttavia, l'assenza di un'esplicita contestazione procedurale o la successiva convalida da parte dell'Autorità inquirente possono incidere sulla valutazione della utilizzabilità del materiale.
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