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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46557/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva applicato gli arresti domiciliari per concorso nella coltivazione illecita di circa 1500 piante di canapa (artt. 73, co.4 e 80, co.2 d.P.R. 309/90 e art. 416-bis c.p.). Il ricorrente ha dedotto: mancanza di gravi indizi della sua partecipazione (sostenendo di essersi limitato ad accompagnare lavoranti e a eseguire occasionali lavori agricoli senza consapevolezza dell'illiceità), contestazione della configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità (art.80, co.2 d.P.R. 309/90) e della sussistenza delle esigenze cautelari, anche in considerazione della distanza temporale dei fatti (2021), della rimozione della piantagione e dell'assenza di contestazione di reato associativo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e miranti a una non consentita rivalutazione delle risultanze istruttorie in sede di legittimità. Il Tribunale di merito aveva adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi indicando plurimi elementi convergenti: assegnazione al Molinaro di compiti di supporto logistico, funzioni di autista, esecuzione di lavori agricoli (fresatura del terreno), riprese video estrapolate dalla videosorveglianza che lo ritraggono all'interno della piantagione e intercettazioni da cui emergevano ruolo e compiti. Sulla base di tali elementi è stata ritenuta anche la consapevolezza dell'illiceità e la configurabilità dell'aggravante per ingente quantità. Allo stesso modo il Tribunale aveva motivato adeguatamente le esigenze cautelari (rischio di inquinamento delle prove, pericolosità e collegamenti con ambienti criminali, precedenti). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e contenuto non consentito e il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990

    art. 73, comma 4; art. 80, comma 2

    Art. 73 e art. 80 (circostanza aggravante per ingente quantità) applicati per configurare il reato di coltivazione illecita e la relativa aggravante; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori consentivano di desumere la consapevolezza dell'illiceità e la dimensione della piantagione, giustificando l'applicazione dell'aggravante

  • codice penale

    art. 416-bis (citato come 416-bisl nel testo)

    Richiamato nel contesto delle indagini per evidenziare la presenza di esponenti di cosche mafiose con funzioni direttive nel gruppo che realizzava la piantagione; usato per sottolineare la gravità e l'organizzazione del fatto ai fini della valutazione delle esigenze cautelari

  • codice di procedura penale

    Articoli richiamati dal ricorrente in tema di impugnazioni e motivazione processuale; la Corte ha ritenuto le doglianze fondate su tali articoli generiche e inidonee a ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie in sede di legittimità

  • codice di procedura penale

    Norma applicata dalla Corte per l'onere delle spese del procedimento e per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali la Corte di Cassazione non può in sede di legittimità procedere a una rivalutazione ex novo delle risultanze istruttorie: è consentita la verifica solo della logicità, coerenza e adeguatezza della motivazione del giudice di merito
  • Censure generiche che propongono una diversa lettura delle prove senza puntuale confronto critico con la motivazione del giudice di merito sono inammissibili
  • Per mettere in dubbio la configurabilità di un'aggravante in sede cautelare il ricorrente deve dimostrare l'interesse concreto e attuale a sollevarla, ossia che la rimozione dell'aggravante avrebbe effetti concreti sulla misura o sui presupposti cautelari
  • Elementi convergenti quali intercettazioni, riprese video, assegnazione di compiti specifici (es. supporto logistico, autista, lavori agricoli) possono costituire gravi indizi idonei a giustificare una misura cautelare
  • La distanza temporale dei fatti o la rimozione della fonte di prova (es. eliminazione della piantagione) non escludono automaticamente le esigenze cautelari se sussistono rischi attuali di inquinamento delle prove, recidiva o collegamenti con ambienti criminali

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