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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31734/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in parziale riforma del Tribunale di Foggia, aveva confermato la responsabilità penale: Alessandro per il reato di cui all'art. 393 c.p. (minacce/intimidazione/strattonamento) nei confronti di Giuseppe Depalma; Michele per lesioni gravi ai danni di Claudio Depalma. Michele ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 52 c.p. e vizio di motivazione per non aver riconosciuto la scriminante della legittima difesa in quanto avrebbe intervenuto per difendere il padre, richiamando la testimonianza resa ex art. 391-bis (teste Grossano) e contestando la credibilità dei Depalma; (2) impugnazione della qualificazione delle lesioni come gravi (sulla base di referti sanitari allegati che indicherebbero prognosi di 30 giorni) e richiesta di riconoscimento di circostanze attenuanti (provocazione e art. 62, n.5 c.p.). Alessandro ha proposto un motivo: vizio di motivazione e violazione dell'art. 393 c.p., deducendo inattendibilità di Claudio Depalma (anche in relazione alla testimonianza di Luigi Freda) e contestando la natura intimidatoria della frase attribuitagli ("Tu non la devi raccogliere la paglia, io la paglia la incendio"), nonché richiamando la testimonianza di Grossano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Motivazione: i ricorsi risultano versati in fatto e manifestamente infondati o aspecifici. Quanto a Michele, la Cassazione ha ritenuto infondata la doglianza sulla legittima difesa: la Corte di merito aveva valutato legittimamente la testimonianza ex art. 391-bis confrontandola con le dichiarazioni immediatamente rese e aveva escluso un'aggressione fisica attuale e inevitabile (nessun segno di lesioni su Alessandro), riconoscendo invece la possibilità di allontanamento; perciò mancavano i presupposti dell'attualità e inevitabilità del pericolo e della proporzione della reazione. Sulla qualificazione delle lesioni e sulle attenuanti, il ricorso è stato ritenuto aspecifico e non idoneo a dimostrare un travisamento della prova o a confutare la valutazione della Corte di merito: la prognosi e i referti allegati non sono stati puntualmente indicati per dimostrare l'errore; la provocazione è stata negata anche perché la Corte di merito ha ritenuto che l'evento lesivo non fosse causalmente riconducibile alla condotta della persona offesa (la provocazione quale attenuante richiede che il comportamento dell'offeso abbia concorso causalmente al determinarsi dell'evento). La Cassazione ha inoltre esteso il principio che esclude l'attenuante quando l'imputato ha accettato o portato la sfida: se l'azione difensiva protegge un diverso soggetto che aveva innescato la contesa, l'attenuante può comunque essere esclusa. Il ricorso di Alessandro è stato dichiarato inammissibile perché volto a una rivalutazione del merito e carente nella specificità richiesta in Cassazione. Conseguenze: condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 52 cod. pen.

    La norma sulla legittima difesa è stata interpretata dalla Corte come richiedente l'esistenza di un'aggressione ingiusta e di un pericolo attuale e inevitabile non altrimenti rimovibile, nonché il principio di proporzionalità tra offesa e difesa; la Cassazione ha ritenuto che tali presupposti non sussistessero nel caso concreto.

  • art. 393 cod. pen.

    Norma contestata ad Alessandro per condotta intimidatoria/violenta (minaccia/strattonamento). La Corte d'appello ha ritenuto sussistente la fattispecie sulla base delle fonti di prova; la Cassazione ha escluso errori di diritto nella motivazione e ha dichiarato il ricorso inammissibile.

  • art. 582 cod. pen.

    Riferito alle lesioni: la Corte d'appello ha ritenuto sussistere la fattispecie di lesioni (e la gravità in base alla dinamica e alle conseguenze), valutazione non censurata in cassazione.

  • art. 583 cod. pen.

    Norma collegata alla qualificazione delle lesioni; la Corte di merito ha valorizzato la documentazione e le dichiarazioni testimoniali per la qualificazione come lesioni gravi.

  • art. 62, nn. 2) e 5) cod. pen.

    Le circostanze attenuanti invocate (provocazione e altre) sono state valutate: la provocazione è stata ritenuta non applicabile perché l'imputato o il suo gruppo avevano innescato o accettato la contesa; l'art. 62 n.5) (concorso di colpa della persona offesa) richiede che il comportamento dell'offeso abbia concorso causalmente al determinarsi dell'evento specifico del reato, non sia semplice movente o innesco, e perciò è stata negata.

  • art. 391-bis cod. proc. pen.

    La testimonianza resa ex art. 391-bis (dichiarazioni rese fuori udienza) è stata valutata dalla Corte di merito ma deprezzata in confronto alle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti: la Cassazione ha ritenuto legittima tale valutazione critica della credibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen. (modificato dalla L. 23/06/2017, n.103)

    Norma che prevede sanzioni per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili: la Corte ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ritenendo i ricorsi dolosamente o colposamente infondati/omissivi.

  • Corte Costituzionale, sent. 13/6/2000 n.186

    Citata come principio sul criterio di determinazione del contributo alla Cassa delle ammende e sulla valutazione della responsabilità nella proposizione di atti processuali infondati; la Corte di Cassazione vi ha fatto riferimento per giustificare la somma inflitta.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez.5, n.35560/07.06.2012; Sez.2, n.6910/07.02.1973)

    Richiamata per il principio che per il riconoscimento dell'attenuante della provocazione è necessario che il comportamento dell'offeso abbia contribuito causalmente al determinarsi dell'evento specifico; la Corte ha applicato e ampliato il principio anche ai casi in cui la 'sfida' provenga da un soggetto diverso rispetto a colui che poi subisce l'evento.

Massime di principio

  • La legittima difesa richiede sempre aggressione ingiusta, attualità e inevitabilità del pericolo e proporzionalità della reazione: l'assenza di segni di lesioni sull'aggredito e la possibilità di allontanamento possono far escludere la scriminante.
  • Le dichiarazioni rese ex art. 391-bis sono valutabili ma possono essere deprezzate se divergono da dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti; la parte che si fonda su tali dichiarazioni deve evidenziare coerenza e attendibilità.
  • Per il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione (art. 62 n.5) occorre che il comportamento della persona offesa abbia contributo causalmente al verificarsi dell'evento lesivo, non sia solo il movente o l'innesco della contesa.
  • Se l'imputato ha 'accettato' o 'portato' la sfida, anche se reagisce a una provocazione originata da un terzo o in difesa di altro soggetto, l'attenuante della provocazione può essere esclusa per la illiceità della sua condotta di sfida.
  • In cassazione è limitato il sindacato sui fatti e sulla prova: si richiede specificità e dimostrazione puntuale del travisamento probatorio o di errori di diritto manifesti; i ricorsi vaghi o volti a rinnovare la valutazione delle prove sono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • Chi propone ricorso per cassazione deve indicare chiaramente in che modo la documentazione e le prove sono state travisate; la mera allegazione generica di referti o lamentele di incoerenza non è sufficiente.
  • L'art. 616 c.p.p. può comportare sanzioni pecuniarie per i ricorrenti la cui impugnazione è considerata inammissibile per colpa o manifesta infondatezza; è quindi necessario valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo.

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