Sentenza n. 312/2026 - Parma, Sezione 1
per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, riconducibile alla mancata stipulazione del contratto di lavoro di insegnamento biennale rinnovabile a decorrere dal 1° settembre 2016 e per tutti gli anni successivi; ... per la condanna ... delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno ingiusto subito dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata stipulazione di un contratto biennale rinnovabile di insegnamento presso la Scuola per l’Europa di Parma e conseguente pretesa risarcitoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno, quantificato in euro 423.554,73 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, derivante dalla mancata stipulazione di un contratto biennale rinnovabile di insegnamento a decorrere dal 1° settembre 2016. La pretesa si fondava sulla mancata attribuzione di otto punti per gli otto anni di servizio svolti presso la Scuola per l’Europa di Parma, omissione già ritenuta illegittima dal Consiglio di Stato, che aveva disposto la riformulazione della graduatoria. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l’altro, la carenza di interesse, la decadenza e la prescrizione dell’azione risarcitoria, chiedendo comunque il rigetto nel merito. Hanno dedotto che, anche con l’attribuzione degli otto punti, il ricorrente non avrebbe potuto ottenere l’incarico, poiché privo dei titoli di studio e dell’abilitazione richiesti dall’art. 2 del bando. Il ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio della causa in attesa della definizione di un parallelo giudizio lavoristico, richiesta respinta dal TAR.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio, rilevando che il rinvio dell’udienza nel processo amministrativo rientra nella valutazione del giudice, salvo casi tipici, e che la pendenza del giudizio d’appello davanti al giudice del lavoro non giustificava la dilazione. Ha poi ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni pregiudiziali, decidendo la causa nel merito. Il ricorso risarcitorio è stato rigettato perché è mancato il nesso causale tra l’illegittima mancata attribuzione degli otto punti e il danno lamentato. Sebbene il Consiglio di Stato avesse accertato l’illegittimità della mancata valorizzazione del servizio prestato presso la Scuola per l’Europa e avesse imposto la rettifica della graduatoria, tale pronuncia non aveva esaminato il possesso dei requisiti di partecipazione e di assunzione previsti dal bando. Dalla documentazione acquisita è emerso che il ricorrente disponeva di una laurea triennale e non di una laurea magistrale, né aveva dimostrato il possesso di una specifica abilitazione all’insegnamento riconosciuta in Italia o in un Paese dell’Unione europea, equiparabile al CAPES. Pertanto, anche riconoscendogli ab origine gli otto punti e anche considerando il suo collocamento al terzo posto nella graduatoria rettificata, egli non avrebbe potuto ottenere la cattedra per difetto di un requisito indispensabile di partecipazione. È stata quindi esclusa sia la perdita del posto sia la perdita di chance risarcibile. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 2 del bando di concorso
Accede alla procedura di selezione [...] il personale [...] in possesso di specifica abilitazione all'insegnamento riconosciuta in Italia o nel Paese dell'Unione Europea di provenienza.
Il possesso della specifica abilitazione all’insegnamento costituisce requisito indispensabile di partecipazione e di eventuale conferimento dell’incarico, autonomo rispetto al punteggio ottenibile per i titoli di servizio.
art. 9, comma 3, del bando di concorso
Le graduatorie verranno approvate con decreto del dirigente della Scuola che, ai fini dell'assunzione, procederà alla verifica del possesso delle certificazioni dichiarate in fase di adesione alla procedura di selezione.
La graduatoria non determina automaticamente il diritto all’assunzione, poiché l’amministrazione deve previamente verificare il possesso dei requisiti e delle certificazioni dichiarati.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 105 c.p.c.
Richiamato nella ricostruzione della precedente sentenza del Consiglio di Stato, che aveva annullato la prima pronuncia per mancata integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- L’accertamento giudiziale dell’illegittimità della mancata attribuzione di un punteggio in una procedura concorsuale non comporta, di per sé, il diritto al risarcimento del danno da mancata assunzione: occorre verificare se, anche eliminando l’illegittimità, il candidato avrebbe comunque posseduto tutti i requisiti indispensabili per il conferimento dell’incarico.
- Nel giudizio risarcitorio, il danno da mancata assunzione è escluso quando il candidato, pur potendo conseguire una migliore posizione in graduatoria, non avrebbe potuto essere assunto per la mancanza di un requisito di partecipazione o di conferimento dell’incarico previsto dal bando.
- La rettifica della graduatoria in esecuzione di una sentenza di annullamento non determina automaticamente il diritto alla stipulazione del contratto: l’amministrazione conserva il dovere di verificare, ai fini dell’assunzione, il possesso dei requisiti dichiarati e prescritti dalla lex specialis.
- Il giudicato formatosi sull’illegittima attribuzione del punteggio non si estende a questioni diverse, non dedotte né esaminate nel precedente giudizio, come il possesso dei titoli di studio o dell’abilitazione professionale necessari per l’assunzione.
- Nel processo amministrativo il rinvio dell’udienza costituisce, salvo ipotesi tipiche, una scelta rimessa alla valutazione del giudice; la pendenza di un autonomo giudizio davanti al giudice ordinario non impone il rinvio quando non sia dimostrata una specifica esigenza processuale di coordinamento.
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