Sentenza n. 1336/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione domestici presentata in data 25/7/2020 innanzi alla Prefettura di Modena – Sportello Unico per l’Immigrazione, ex art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020, emesso in data 28/10/22 dal Questore pro tempore, e notificata a mani al ricorrente in data 4/11/2022, nonché di ogni altro atto concesso, presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di emersione di un rapporto di lavoro domestico presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Questore di Modena, fondato sulla segnalazione inserita dalle autorità francesi ai fini della non ammissione nel territorio Schengen, con validità dal 4 marzo 2021 al 4 marzo 2024, conseguente all'allontanamento dalla Francia per detenzione illegale di falsi documenti. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il fatto posto a fondamento dell'inammissibilità non integrasse un pericolo per la collettività e che la Questura avrebbe dovuto chiedere alla Francia se vi fosse ancora interesse al mantenimento della segnalazione e svolgere una valutazione specifica del caso concreto. Con il secondo motivo ha dedotto omessa motivazione, lamentando la mancata valutazione delle osservazioni presentate nel procedimento. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che la presenza di una segnalazione di inammissibilità non imponesse automaticamente il rigetto della procedura di emersione e che l'interpretazione seguita dall'amministrazione fosse contraria al dato testuale della legge.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi perché connessi. Il Collegio ha confermato l'impostazione già posta a fondamento del rigetto cautelare, non appellato, e ha ritenuto applicabile l'art. 103, comma 10, lettera b), d.l. 34/2020, che esclude dalla procedura di emersione i soggetti segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali vigenti per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. Secondo il TAR, la segnalazione di inammissibilità dell'ingresso nel territorio Schengen preclude in radice il rilascio della regolarizzazione. Il diniego è quindi adeguatamente motivato mediante il richiamo all'atto adottato da altro Stato dell'area Schengen, senza necessità di svolgere un'ulteriore valutazione sulla concreta pericolosità dello straniero, di chiedere allo Stato segnalante la conferma dell'interesse al mantenimento della misura o di verificarne in quella sede la legittimità e correttezza. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Costituisce la base normativa della procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare oggetto dell'istanza.
art. 103, comma 10, lett. b), d.l. 34/2020
non sono ammessi alla procedura di emersione i soggetti “che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato”
La segnalazione di inammissibilità dell'ingresso nel territorio Schengen preclude in radice la possibilità di ottenere la regolarizzazione; l'amministrazione può fondare il diniego sul richiamo alla segnalazione senza ulteriori valutazioni sulla pericolosità concreta dello straniero o sulla legittimità dell'atto dello Stato segnalante.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 103, comma 10, lett. b), d.l. 34/2020, la segnalazione di uno straniero ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, anche quando effettuata da un altro Stato dell'area Schengen sulla base di accordi o convenzioni internazionali vigenti per l'Italia, preclude in radice l'accesso alla procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare.
- In presenza di una segnalazione Schengen di inammissibilità, il diniego della procedura di emersione può essere motivato mediante il richiamo alla segnalazione adottata dall'altro Stato dell'area Schengen, senza che l'amministrazione italiana debba svolgere un'ulteriore valutazione sulla concreta pericolosità del cittadino straniero.
- Nel procedimento di emersione, l'amministrazione italiana non è tenuta, ai fini del diniego fondato su una segnalazione Schengen di inammissibilità, a verificare in quella sede la legittimità o correttezza dell'atto adottato dallo Stato segnalante né a chiedere a quest'ultimo una manifestazione dell'interesse al mantenimento della segnalazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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