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Sentenza

Sentenza del 16/03/2015 n. 965 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Fatture per operazioni inesistenti - Prova della regolarità della fattura - Prova della regolarità delle scritture contabili - Non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è che la mera regolarità documentale e contabile non dimostra l'effettività delle operazioni. Se l'Amministrazione fornisce elementi presuntivi sulla loro inesistenza, il contribuente deve offrire ulteriori prove concrete e sostanziali dell'effettiva esecuzione. Nel testo non è indicato l'esito specifico del giudizio né il dispositivo della sentenza.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la detrazione dell'IVA relativa a fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti. L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi probatori idonei a contestare l'effettività delle operazioni fatturate. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare che le operazioni siano state realmente effettuate. Tale prova non può limitarsi alla produzione delle fatture, alla regolarità formale della contabilità o alla tracciabilità e regolarità dei pagamenti, poiché questi elementi possono essere predisposti proprio per conferire un'apparenza di realtà a operazioni fittizie.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale in materia di fatture per operazioni inesistenti

    La prova dell'effettiva esistenza delle operazioni non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati.

    La fattura, la contabilità formalmente regolare e i pagamenti tracciabili costituiscono elementi meramente formali e non sono sufficienti, da soli, a provare che l'operazione sia stata realmente eseguita.

  • Cassazione n. 16226/2014

    I suddetti elementi sono quelli tipicamente utilizzati allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

    Gli elementi formali possono essere compatibili anche con una frode e, pertanto, devono essere accompagnati da riscontri oggettivi sull'effettiva esecuzione della cessione o prestazione.

Massime di principio

  • In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve prima fornire elementi concreti, anche presuntivi, che mettano in dubbio l'effettività dell'operazione.
  • Dopo tale contestazione, il contribuente deve dimostrare la realtà sostanziale dell'operazione mediante elementi ulteriori rispetto alla fattura e alla contabilità, come contratti, ordini, documenti di trasporto, corrispondenza commerciale, evidenze della prestazione e altri riscontri coerenti.
  • La regolarità formale delle scritture contabili e la tracciabilità dei pagamenti non garantiscono automaticamente il diritto alla detrazione dell'IVA.
  • La valutazione deve concentrarsi sull'effettiva esecuzione dell'operazione e sulla sua coerenza economica e commerciale, non soltanto sull'esistenza dei documenti fiscali.

Testo integrale

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