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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26421/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per furto aggravato (manomissione contatore elettrico e allaccio abusivo) inflitta dal Tribunale di Nocera Inferiore e confermata dalla Corte d'appello di Salerno. Il difensore ha dedotto che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022, il reato sarebbe procedibile a querela salvo che la cosa sottratta sia destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità; ha quindi sostenuto l'applicazione retroattiva della legge più favorevole e l'assenza di adeguata contestazione dell'aggravante "destinazione a pubblico servizio" (aggravante di natura valutativa) nel capo d'imputazione, chiedendo l'improcedibilità dell'azione per mancata querela nei termini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la Corte d'appello abbia illegittimamente riconosciuto un'aggravante diversa da quella ritenuta dal Tribunale (destinazione a pubblico servizio) senza che il Pubblico Ministero l'avesse impugnata, violando la preclusione prevista dall'art. 597 c.p.p. Ne consegue che l'aggravante che rendeva il reato procedibile d'ufficio non risulta contestata e, non essendo stata presentata querela entro il termine (30/03/2023) previsto dal d.lgs.150/2022, l'azione penale è improcedibile. Sentenza annullata senza rinvio per difetto della condizione di procedibilità.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624 e art. 625 comma 1 n.2 e 7

    delitto di furto aggravato per manomissione e sottrazione di energia elettrica

    La fattispecie base è il furto (art.624) con aggravamenti contestati ai sensi dell'art.625; la qualificazione materiale del fatto è confermata ma l'irrilevanza di alcune aggravanti ha inciso sulla procedibilità.

  • Decreto legislativo 150/2022

    art. 85 (termine per la querela 30/03/2023) e modifiche alla procedibilità di talune ipotesi di furto di energia

    Ha reso procedibile a querela il delitto in esame quando non sussistano aggravanti quali la destinazione del bene a pubblico servizio o a pubblica utilità; la Corte ha ritenuto applicabile retroattivamente la norma più favorevole.

  • Codice penale, art. 2

    principio della legge penale più favorevole

    La Corte ha applicato la regola della retroattività della legge penale più favorevole al reo, valutando che le modifiche del d.lgs.150/2022 fossero più favorevoli.

  • Codice di procedura penale, art. 597 comma 1 e comma 3

    principio devolutivo e limiti al sindacato del giudice dell'impugnazione

    La Corte ha richiamato la preclusione che impedisce alla Corte d'appello di riconoscere aggravanti non ritenute dal Tribunale quando il Pubblico Ministero non ha impugnato; ha inoltre precisato che la possibilità di dare al fatto una definizione giuridica più grave (comma 3) non comprende l'introduzione di circostanze aggravanti nuove non contestate.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e altre pronunce richiamate)

    cit. Sez. U n. 24906 del 18/04/2019 e varie sentenze su aggravanti "valutative" e oneri di contestazione

    Si è richiamato il principio che le aggravanti di natura valutativa richiedono un'adeguata contestazione in capo all'accusa e che l'assenza di tale contestazione impedisce la loro utilizzazione per rendere procedibile d'ufficio il reato.

Massime di principio

  • La Corte d'appello non può riconoscere aggravanti diverse da quelle ritenute dal giudice di primo grado se il Pubblico Ministero non ha impugnato la sentenza di primo grado: opera la preclusione ex art.597 c.p.p.
  • Le aggravanti "di natura valutativa" (es. destinazione del bene a pubblico servizio o pubblica utilità) devono essere espressamente contestate dall'accusa nel capo di imputazione; una generica descrizione fattuale non è sempre sufficiente per ritenere l'aggravante contestata.
  • Se una riforma legislativa rende il reato procedibile solo a querela salvo aggravanti, va applicata la legge più favorevole al reo (art.2 c.p.) e, in mancanza della querela nei termini, l'azione penale è improcedibile.
  • La facoltà del giudice d'appello di dare al fatto una definizione giuridica più grave non autorizza a integrare o riconoscere nuove circostanze aggravanti non contestate dall'accusa e non valutate in primo grado.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare due aspetti: (a) se l'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio è stata validamente contestata dall'accusa; (b) se, in base alla normativa vigente e ai termini di querela, sussiste la condizione di procedibilità. Se manca una delle due condizioni l'azione penale è destinata ad estinguersi.

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