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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30672/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, con unico motivo, per omessa motivazione circa le esigenze cautelari ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., con riferimenti agli artt. 274 e 275, comma 3, c.p.p. e all'art. 416-bis.1 c.p.: il ricorrente censura la decisione che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) aggravato dall'agevolazione mafiosa, sostenendo che il Tribunale ha motivato in modo generico il pericolo di recidiva senza elementi concreti, non ha considerato che il periculum poteva essere fronteggiato con arresti domiciliari (anche con controllo elettronico) tenuto conto che i presunti correi sono in carcere e le società sono state sequestrate, che l'indagato è incensurato e non appartenente all'associazione mafiosa, che le sue condizioni familiari sono tali da escludere il pericolo e che è trascorso un rilevante "tempo silente" tra i fatti contestati e l'adozione della misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha confermato che per il delitto di trasferimento fraudolento di valori aggravato dall'agevolazione mafiosa opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3, c.p.p.). Ha richiamato principi di giurisprudenza secondo cui la presunzione può essere superata solo se emergono elementi che dimostrino la stabile rottura dei legami con l'organizzazione; il mero decorso del tempo, lo stato di incensuratezza, il fatto che correi siano in carcere o che le società siano sequestrate non sono sufficienti. Il Tribunale di Roma aveva motivato che Salvadore aveva posto in essere condotte pluriennali e sistematiche nell'interesse del "locale" di 'ndrangheta Alvaro, partecipando anche a un incontro mafioso, senza fornire elementi di distacco dall'organizzazione; pertanto la custodia in carcere era ritenuta necessaria per recidere i legami territoriali e operativi. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen. (trasferimento fraudolento di valori)

    Norma che disciplina il reato contestato; utilizzata per qualificare il fatto principale a cui si applica l'aggravante per agevolazione mafiosa

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante/agevolazione mafiosa, ex art. 7 d.l. 13/05/1991 n.152 conv. l.203/1991)

    Per i reati aggravati da questa disposizione opera la doppia presunzione relativa (pericolosità e adeguatezza della custodia in carcere) richiedendo, per superarla, elementi che dimostrino la stabile rottura dei legami con l'organizzazione

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen. (presunzione relativa nelle misure cautelari)

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per taluni delitti; la Corte ha ribadito la prevalenza di questa regola speciale sulla disciplina generale (art. 274)

  • art. 274 cod. proc. pen. (regole generali sulle esigenze cautelari)

    Norma generale sulle esigenze cautelari: la Corte ha sottolineato che, se ricorre la presunzione speciale di cui all'art. 275 comma 3, essa prevale sulla norma generale

  • art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen. (obbligo di motivare l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico)

    La Corte precisa che l'obbligo di indicare perché gli arresti domiciliari con controllo elettronico siano inidonei non si applica quando la custodia in carcere è disposta per delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza della custodia (comma 3)

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (motivo di ricorso per cassazione)

    Norma che disciplina il motivo di cassazione per omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; il ricorso si fondava su tale censura ma la Corte l'ha ritenuta inammissibile

Massime di principio

  • Per reati aggravati dall'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1) opera una doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere: tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti che dimostrino la stabile rottura dei legami con l'organizzazione
  • Il mero decorso del tempo ("tempo silente") tra i fatti e l'adozione della misura non è sufficiente, da solo, a escludere le esigenze cautelari o a giustificare misure meno afflittive
  • Lo stato di detenzione dei presunti correi o il sequestro di società riconducibili all'indagato non sono, di per sé, elementi idonei ad escludere il pericolo di reiterazione o l'attualità delle esigenze cautelari
  • L'essere incensurato o le generiche condizioni familiari dell'indagato non prevalgono se esistono altri elementi che dimostrano la pericolosità o l'inserimento stabile in un'organizzazione criminale
  • Quando opera la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere il giudice non è tenuto a motivare specificamente perché gli arresti domiciliari con controllo elettronico risultino inidonei, salvo che emergano elementi concreti che dimostrino l'opportunità di misure alternative

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