Cassazione Penale, Sentenza n. 1842/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., contestando: 1) la violazione dell'art. 49 cod. pen. (sostiene che il falso era immediatamente riconoscibile e dunque reato impossibile); 2) la qualificazione del fatto ai sensi del comma 2 dell'art. 497-bis senza prova della partecipazione attiva alla falsificazione; 3) la mancata motivazione sull'aggravante prevista dallo stesso comma 2; 4) e 5) l'erronea applicazione della recidiva reiterata semplice (art. 99, comma 4); 6) e 7) il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Il giudice ha ritenuto che i motivi replicano le censure già valutate dalla Corte territoriale, la quale ha fornito adeguata motivazione: il documento esibito non risultava immediatamente riconoscibile come falso (esclusione dell'art. 49 non fondata), la presenza della fotografia del possessore con generalità false costituisce forte indizio di concorso nella contraffazione (giustificando la qualificazione ex art. 497-bis, comma 2), l'applicazione della recidiva è stata adeguatamente motivata e la causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile per i limiti edittali della fattispecie contestata.
Norme richiamate
art. 49 cod. pen.
L'esclusione della punibilità per impossibilità del fatto richiede che la falsificazione sia grossolana e immediatamente riconoscibile "ictu oculi"; la valutazione va fatta ex ante in base alle circostanze note al momento dell'azione.
art. 497-bis cod. pen.
Il comma 2 punisce il possesso e la fabbricazione di documenti falsi in modo autonomo e più grave rispetto al comma 1; la presenza della foto del possessore con generalità false è un indizio pregnante del concorso nella falsificazione, giustificando l'inquadramento nella fattispecie più grave.
art. 99, comma 4 cod. pen.
L'applicazione della recidiva reiterata semplice richiede motivazione sui concreti elementi che dimostrino una maggiore pericolosità sociale del nuovo reato; la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione basata sul percorso penale dell'imputato.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile quando i limiti edittali della fattispecie (come nel comma 2 dell'art. 497-bis) superano i tetti previsti per l'istituto; pertanto il diniego è corretto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta di enunciazione sintetica dei motivi nel ricorso per la cassazione; il ricorso rispettava i requisiti formali ma i motivi sono stati ritenuti ripetizioni delle censure già decise in merito.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per impossibilità (art. 49) si applica solo se il falso è così grossolano da risultare immediatamente riconoscibile "ictu oculi"; la valutazione va fatta ex ante e spetta al giudice di merito salvo vizi motivazionali evidenti.
- Il possesso di un documento con la foto del possessore ma con generalità false costituisce un forte indizio di concorso nella falsificazione e può integrare la fattispecie più grave dell'art. 497-bis, comma 2.
- Le valutazioni sulla grossolanità del falso e sulla partecipazione del possessore alla contraffazione sono valutazioni di merito cui il giudice di legittimità dà limitato sindacato se adeguatamente motivate.
- L'applicazione della recidiva richiede motivazione concreta che colleghi i precedenti alla maggiore pericolosità sociale; deduzioni meramente astratte o contestative sono inadeguate.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile quando la fattispecie in concreto prevede limiti edittali che eccedono quelli previsti per l'istituto; bisogna sempre verificare i limiti normativi prima di riconoscere la tenuità.
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