Cassazione Penale, Sentenza n. 5642/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che, in sede di incidente di esecuzione, ha disposto la correzione di un errore materiale nel dispositivo del decreto del 18/07/2008, aggiungendo l'indicazione di terreni intestati a Capoti (Gallipoli, foglio 26, particelle 31, 35, 96, 445, 448, 692). Denuncia l'illegittimo uso dell'art.130 c.p.p. per 'spogliare' il ricorrente di beni, la incompetenza funzionale del giudice (perché il decreto era stato impugnato in appello), e sostiene che quei beni non sarebbero mai stati sottoposti a verifica, sequestro o valutazione di sproporzione nella motivazione, per cui la correzione sarebbe indebita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la competenza del Tribunale di Lecce (il giudice che ha emesso la misura di prevenzione ha competenza esecutiva anche se il provvedimento è stato modificato in secondo grado) e legittima la correzione ex art.130 c.p.p., perché la motivazione del decreto del 18/07/2008 conteneva l'espresso riferimento ai terreni contestati (menzione a pag.8 e valutazione a pag.20) e l'omissione nel dispositivo era mero errore materiale. Ha inoltre ricordato che la confisca dei beni intestati al Capoti era stata confermata nei successivi gradi (sentenza n.26046/2011). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 665 cod. proc. pen.
Richiamato nella sentenza per distinguere la disciplina della competenza: la Corte rileva che, nelle misure di prevenzione, l'art.665 c.p.p. non si applica ai fini dell'individuazione del giudice competente per l'incidente di esecuzione; la competenza esecutiva spetta al Tribunale che ha emesso la misura.
art. 130 cod. proc. pen.
Utilizzato come fondamento per la correzione dell'errore materiale nel dispositivo. La Corte conferma che, se la motivazione contiene l'indicazione del bene o del fatto omesso nel dispositivo, è ammessa la correzione materiale del provvedimento mediante art.130.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese e per disporre il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte esclude che il ricorso sia privo di colpa tali da escludere la misura sanzionatoria, quantificando equitativamente la somma in euro 3.000.
Massime di principio
- Se in un provvedimento giudiziario manca nel dispositivo l'indicazione di beni ma la motivazione li menziona espressamente e li valuta, è possibile correggere l'errore come mero errore materiale ai sensi dell'art.130 c.p.p.; la correzione è lecita quando non altera la decisione sostanziale ma integra solo un'omissione formale.
- Nelle procedure relative a misure di prevenzione la competenza per l'incidente di esecuzione resta, di regola, del tribunale che ha emesso la misura di prevenzione, anche se il provvedimento è stato parzialmente modificato in secondo grado; la norma sulla competenza esecutiva (art.665 c.p.p.) può risultare inapplicabile in tal contesto.
- Per impugnare con successo una correzione per errore materiale è necessario dimostrare che l'omissione non sia solo formale ma comporti una diversa valutazione sostanziale (es. che i beni non fossero in alcun modo oggetto di sequestro o di valutazione nella motivazione). Se la motivazione dimostra l'esame e la decisione sui beni, la correzione è improbabile da annullare.
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi degli strumenti processuali (art.616 c.p.p.), per cui va valutata la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni.
- In caso di dubbio sulla competenza o sulla natura dell'errore (formale vs sostanziale) è utile produrre e citare parti del provvedimento originario che dimostrino la menzione e la valutazione dei beni nella motivazione, perché la prova testuale della motivazione è decisiva per la valutazione della correzione materiale.
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