Regolamento (UE) 2016/1875
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1875 della Commissione, del 21 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa, per una serie di ortofrutticoli identificati per codice NC e paese d'origine, i valori forfettari all'importazione da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata. Si tratta di un atto di esecuzione adottato in base al regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede il calcolo giornaliero di tali valori sulla base di dati variabili. Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato tramite codice NC e, per ciascuna origine indicata, stabilisce il valore forfettario all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata. Opera nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e del regime di applicazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011; i valori sono rilevanti per i prodotti e i periodi elencati nell'allegato XVI, parte A, di tale regolamento. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dalla data di entrata in vigore. Il codice "ZZ" indica "altre origini".
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1875 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli freschi. L'intervento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e del sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che consente alla Commissione di aggiornare tali valori sulla base di dati giornalieri.
Base normativa e finalità
Il provvedimento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che i valori forfettari all'importazione sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che vengono calcolati ogni giorno feriale, tenendo conto di dati variabili.
Ambito oggettivo
L'allegato del regolamento elenca i prodotti interessati tramite codice NC e ne associa il relativo valore forfettario all'importazione, espresso in EUR/100 kg. Tra i codici indicati figurano 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascun codice sono riportati i valori distinti per paese terzo di origine, oltre al codice "ZZ" corrispondente a "altre origini".
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione rilevanti ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato. Il regolamento non introduce ulteriori obblighi procedurali o deroghe sostanziali, ma si limita a rendere operativi i valori numerici necessari per l'applicazione del regime del prezzo di entrata.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato dalla data di pubblicazione.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del provvedimento
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La sua funzione è fissare i valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini del prezzo di entrata.
Determinazione dei valori forfettari
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato. L'allegato contiene i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e per determinate origini, compreso il codice "ZZ" per le "altre origini".
Carattere giornaliero del calcolo
Nei considerando si precisa che il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale, conformemente all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Prodotti interessati dall'allegato
L'allegato riguarda, tra gli altri, i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per origine (ad esempio MA, TR, AR, CL, IL, UY, ZA, BR, EG, US, AU, NZ, CN e ZZ).
Come è indicizzato
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