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Sentenza

Sentenza n. 385/2026 - Lecce, Sezione 1

per la corretta ottemperanza della sentenza del TAR Puglia, sede di Lecce, n. 619/2025, depositata in data 8 aprile 2025; nonché per la declaratoria di nullità per violazione ed elusione del giudicato e/o inefficacia, ovvero, previa conversione del rito, per l’annullamento: -della determina n. 1027 del 22.7.2025, comunicata in data 22.07.2025, con la quale la Provincia di Lecce ha deciso di "di assoggettare alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.23 e seguenti del D.lgs. n. 152/2006, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e sulla scorta della relazione "Istruttoria Tecnico - Amministrativa" allegata per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di trasporto e cessione dell'energia prodotta, potenza nominale 13,739 MW, da realizzarsi nei Comuni di Sogliano Cavour e Cutrofiano in provincia di Lecce, proponente San Giorgio Energia S.r.l. (P.IVA 12881860964), -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi, ove occorra: -l'allegato 1 alla determinazione impugnata, recante "istruttoria tecnico-amministrativa" -il parere espresso dal Comune di Sogliano Cavour con nota prot. 4315 del 16.5.2025 nonché i relativi allegati, già trasmessi nella prima sequenza procedimentale; -il parere espresso da ARPA Puglia - DAP Lecce con nota prot. 38251 del 25.6.2025; -il parere espresso da ASL Lecce con nota prot. 120065 del 24.6.2025; -il parere espresso dalla Regione Puglia, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, espresso con nota prot.283410 del 27.5.2025; -la nota prot. n. 17586 del 29.4.2025 della Provincia di Lecce; -la nota prot. n. 17590/2025 del 29.4.2025 della Provincia di Lecce; e per la nomina ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d) del c.p.a. di un Commissario ad acta per la corretta esecuzione del giudicato, ovvero, in caso di conversione del rito, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e) del c.p.a.; e per la condanna dell'Amministrazione resistente al rilascio del provvedimento dell'Amministrazione a rilasciare il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.p.a. in combinato disposto con l'art. 34, comma 1, lett. c).

Giustizia amministrativa202501042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenza non definitivaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: determinazione provinciale che, in riedizione del potere, ha assoggettato a VIA un progetto di impianto fotovoltaico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia n. 619/2025, che aveva annullato la precedente determinazione provinciale di assoggettamento a VIA per difetto di istruttoria e motivazione, facendo salva la riedizione del potere. Ha inoltre dedotto la nullità per violazione o elusione del giudicato e, in subordine, l’annullamento della nuova determinazione provinciale n. 1027 del 22 luglio 2025 e degli atti presupposti, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e di condanna dell’amministrazione al rilascio di una valutazione di impatto ambientale favorevole. La Provincia di Lecce ha adottato, dopo la sentenza, una nuova determinazione e i relativi pareri e atti istruttori, rieditando il potere oggetto del giudicato. Le ulteriori censure di legittimità della nuova determinazione, nonché le eccezioni in rito delle amministrazioni resistenti, non sono state esaminate in questa fase.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di ottemperanza, rilevando che la Provincia ha dato esecuzione al giudicato mediante l’adozione della nuova determinazione n. 1027/2025 e degli atti connessi. La sentenza precedente aveva annullato il primo provvedimento facendo salva la riedizione del potere; pertanto, il nuovo esercizio del potere deve essere contestato mediante il rito ordinario, valutandone la legittimità alla luce delle censure formulate contro il nuovo atto. Il TAR ha quindi disposto la conversione del rito dell’ottemperanza nel rito ordinario per l’esame delle restanti questioni, rimettendo la causa sul ruolo e rinviando la fissazione dell’udienza pubblica alla presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza. Non è stato nominato il commissario ad acta, poiché l’amministrazione aveva eseguito il giudicato. La decisione sulle spese è stata rinviata alla sentenza definitiva.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    La nomina del commissario ad acta non è necessaria quando l’amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato mediante l’adozione del provvedimento oggetto di contestazione.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dalla parte ricorrente quale base della richiesta di condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento favorevole; la relativa domanda non è stata esaminata in questa fase.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla richiesta di condanna provvedimentale; la relativa questione è rimasta impregiudicata per effetto della conversione del rito.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Richiamato in via subordinata per la nomina del commissario ad acta nell’eventuale rito ordinario; la nomina non è stata disposta.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha dato avviso alle parti della possibile declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 36, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nell’intestazione della decisione non definitiva.

  • art. 23 e seguenti d.lgs. n. 152/2006

    Disciplina richiamata per la procedura di valutazione di impatto ambientale alla quale il progetto è stato assoggettato.

Massime di principio

  • Quando, dopo una sentenza di annullamento con salvezza della riedizione del potere, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento in esecuzione del giudicato, la domanda di ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ferma restando la possibilità di contestare il nuovo atto con il rito ordinario, ove se ne deduca l’illegittimità sostanziale o procedimentale.
  • L’adozione di un nuovo provvedimento amministrativo conforme al contenuto conformativo della sentenza esclude, in quanto tale, la necessità di nominare un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.; la correttezza dell’esercizio rinnovato del potere appartiene al giudizio di cognizione sul nuovo atto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione abbia rieditato il potere e il ricorrente contesti la legittimità del nuovo provvedimento, il giudice può convertire il rito dell’ottemperanza nel rito ordinario e rimettere la causa sul ruolo per l’esame delle censure di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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