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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46495/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità penale per bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della Delta Costruzioni s.r.l. L'imputato, tramite difensore avv. Leone, deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di appello ritenuto necessario accertare il dolo specifico pur contestato; contestava inoltre il travisamento della prova rappresentata dall'allegato 2 alla relazione del curatore che attesterebbe la consegna di tutta la contabilità, eccettuati i bilanci 2009-2010, e rilevava che i bilanci non costituiscono "scritture contabili" ai fini dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata riqualificazione in bancarotta semplice (punibile anche a titolo di colpa), con la censura che la Corte non avrebbe adeguatamente motivato la prova del dolo richiesto per la fattispecie contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo, assorbente, fondato nei limiti indicati. Ha rilevato che la Corte territoriale ha qualificato il fatto come bancarotta documentale fraudolenta a dolo generico ma ha fondato la condanna in modo essenzialmente sull'omesso deposito di due bilanci (2009-2010), che non rientrano nella nozione di "libri" e "scritture contabili" ai sensi dell'art. 216 l.f.; inoltre la Corte di appello non ha adeguatamente valutato o motivato rispetto al documento della relazione del curatore che sembrerebbe attestare la consegna degli altri libri contabili indicati nel capo di imputazione. Per tali carenze motivazionali la sentenza impugnata è stata annullata nella parte in cui ha affermato la responsabilità senza fornire chiarimenti sul valore probatorio della documentazione consegnata; la Cassazione ha disposto il rinvio per il nuovo esame, limitato alla valutazione della documentazione contabile, della sua sufficienza ai fini della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e della corretta qualificazione soggettiva del reato (dolo specifico vs dolo generico o colpa). In sintesi: accoglimento parziale del ricorso e annullamento con rinvio per carenza di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267)

    Prevede due ipotesi alternative: sottrazione/distruzione/occultamento delle scritture (che richiede dolo specifico, ossia finalità di arrecare pregiudizio ai creditori o ingiusto profitto) e la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio (dolo generico). La norma non include il bilancio nella nozione di "libri" o "scritture contabili" rilevanti per la bancarotta documentale.

  • art. 217 legge fallimentare

    Regola la bancarotta semplice; con riferimento alla documentale comporta responsabilità anche a titolo di colpa per omissione o tenuta irregolare delle scritture obbligatorie.

  • art. 2214 codice civile

    Definisce la nozione di scritture e documenti contabili funzionali alla vita dell'impresa; la giurisprudenza utilizza tale riferimento per delimitare quali documenti possano essere rilevanti ai fini della bancarotta documentale.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023 (Gualandri)

    Chiarisce i confini tra bancarotta documentale a dolo generico e a dolo specifico, precisando che la norma tutela anche l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela e che la sottrazione/distruzione richiede l'elemento intenzionale ulteriore (pregiudizio ai creditori) rispetto alla tenuta confusa o incompleta delle scritture.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016 (Robusti)

    Affermata la esclusione del bilancio dalla nozione di "libri" e "scritture contabili" ai fini dell'art. 216 l.f.; eventuali omissioni nel bilancio possono integrare altre fattispecie (es. bancarotta impropria da reato societario) ma non la bancarotta documentale disciplinata dall'art. 216.

Massime di principio

  • Per integrare la bancarotta documentale fraudolenta per sottrazione/distruzione/occultamento è necessario provare il dolo specifico (finalità di arrecare pregiudizio ai creditori o ottenere un ingiusto profitto); in assenza di tale finalità la fattispecie può essere, al più, bancarotta semplice o documentale a dolo generico.
  • La bancarotta documentale a dolo generico richiede che le scritture effettivamente rinvenute risultino tenute in modo da rendere impossibile o molto difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari; occorre quindi un accertamento sulle scritture trovate e sul loro contenuto.
  • I bilanci, di per sé, non rientrano nella nozione di "libri" e "scritture contabili" rilevanti ai fini dell'art. 216 l.f.; l'omesso deposito dei bilanci non può di per sé costituire prova sufficiente per la bancarotta documentale ai sensi di tale norma.
  • Se l'imputazione riguarda omissioni o carenze relative a documenti non obbligatori o a bilanci, il giudice deve motivare espressamente in che modo la documentazione mancante o lacunosa abbia effettivamente ostacolato la ricostruzione patrimoniale; la mancata valutazione dei documenti prodotti dalla difesa (es. relazione del curatore) costituisce vizio di motivazione.
  • In presenza di dubbi sull'elemento soggettivo (dolo specifico vs colpa) il giudice deve valutare la possibile ricaduta sulla qualificazione del reato e, se necessario, procedere alla eventuale riqualificazione in bancarotta semplice o ad altra figura più coerente con le prove.

Testo integrale

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