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Ordinanza

Ordinanza n. 1009/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 01866/2026, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202601748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado relativo a una procedura per la stipula di una convenzione quadro biennale, prorogabile per un ulteriore anno, avente ad oggetto prestazioni di servizi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della relativa efficacia esecutiva. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente riportati i motivi di appello né le censure dedotte contro gli atti della procedura; emerge soltanto che la controversia riguarda la procedura identificata dal CIG B1D849DBC e la stipula di una convenzione quadro di durata biennale, prorogabile per un ulteriore anno, per prestazioni di servizi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare in via assorbente, ritenendo che dai motivi e dalle deduzioni dell'appellante non emergessero ragioni di periculum in mora tali da giustificare la sospensione richiesta. Il giudice ha valorizzato l'oggetto dell'affidamento, relativo alla stipula di una convenzione quadro per servizi, e la già intervenuta fissazione dell'udienza di merito per il 21 maggio 2026, ritenendo non dimostrato un pregiudizio grave e immediato che rendesse necessaria la misura cautelare. Le spese dell'incidente cautelare sono state compensate per giusti motivi. La decisione cautelare non definisce il merito dell'appello.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l’art. 98 Cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale della domanda cautelare proposta in appello; l'istanza è stata respinta per difetto di periculum in mora.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell'efficacia di una sentenza appellata richiede la dimostrazione di un periculum in mora concreto e attuale; in mancanza di un pregiudizio grave e immediato, la domanda deve essere respinta.
  • Nella valutazione del periculum in mora assumono rilievo anche la natura e la durata dell'affidamento amministrativo oggetto della controversia, nonché la prossimità dell'udienza di merito.
  • La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito può concorrere a escludere la necessità della tutela cautelare quando non siano dimostrate specifiche ragioni di urgenza.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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