Ordinanza n. 12023/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del provvedimento del 27.04.22, notificato il 22.06.022, con il quale il Ministero dell'Interno ( doc n. 1) ha rigettato l'istanza di concessione della cittadinanza italiana Prot. nr. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 27 aprile 2022, notificato il 22 giugno 2022, con cui è stata rigettata la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Nell'ambito dell'udienza camerale istruttoria, il Collegio ha verificato la persistenza dell'interesse alla decisione, la completezza dell'istruttoria e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti contro il diniego.
La decisione
Il TAR ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione del ricorso, che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento ai sensi dell'art. 46 c.p.a. e che le parti hanno depositato documentazione integrativa. Non essendo state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il Collegio ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. Non è stata ancora decisa la domanda di annullamento del diniego, né sono stati esaminati i motivi di merito. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
Obbligo dell'amministrazione resistente di depositare il fascicolo del procedimento; il TAR dà atto dell'avvenuto deposito.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato quale disposizione che, insieme all'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., limita la possibilità di differire la trattazione nelle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione che sancisce il divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi, nel contesto della definizione dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze camerali istruttorie finalizzate alla gestione dell'arretrato, il giudice può verificare preliminarmente la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio prima di calendarizzare la causa per l'udienza di smaltimento.
- Quando l'interesse alla decisione permane e l'istruttoria risulta compiuta, il fascicolo può essere trasmesso al Presidente del tribunale per la fissazione dell'udienza di smaltimento, senza definire nel merito la domanda di annullamento.
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