Sentenza del 03/05/2016 n. 3861 - Comm. Trib. Prov. Milano
VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI - Dichiarazione d'intento - Mancato invio - Violazione formale - Sanzione - Non applicabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato affermato che il semplice mancato invio della dichiarazione d'intento non equivale alla sua inesistenza e non integra automaticamente la violazione sanzionata dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. 471/1997. In assenza di un concreto danno per l'attività di controllo o per la riscossione del tributo, la violazione deve essere considerata meramente formale e non punibile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il mancato invio di una dichiarazione d'intento. Il ricorrente sosteneva che tale omissione costituisse, al più, una violazione formale e non potesse essere equiparata alla totale assenza della dichiarazione. Pertanto, non era applicabile la sanzione prevista per chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione d'intento, soprattutto quando l'omissione non aveva arrecato pregiudizio ai controlli fiscali, non aveva inciso sulla determinazione della base imponibile e non aveva comportato un mancato versamento del tributo.
Norme richiamate
Art. 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
disciplina il caso di chi effettui operazioni senza addebito di imposta in mancanza della dichiarazione d'intento
La disposizione sanziona l'assenza della dichiarazione d'intento, ma non può essere applicata automaticamente al semplice omesso invio quando la dichiarazione esiste o la violazione è soltanto formale e non produce danni sostanziali.
Massime di principio
- Il mancato adempimento di un obbligo comunicativo non è automaticamente equiparabile all'assenza del documento o del presupposto sostanziale richiesto dalla legge.
- Le sanzioni tributarie richiedono una corrispondenza effettiva tra la condotta contestata e la fattispecie prevista dalla norma sanzionatoria; non è consentita un'interpretazione estensiva sfavorevole al contribuente.
- Una violazione meramente formale può non essere punibile quando non ostacola i controlli, non altera la base imponibile e non determina un'omissione o una diminuzione del tributo dovuto.
- Per valutare la sanzionabilità occorre distinguere tra irregolarità formali e violazioni sostanziali, verificando concretamente l'esistenza di un pregiudizio per l'Erario o per l'attività di controllo.
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