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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36214/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari del 16/12/2020 che, su appello della parte civile, ha ribaltato l'assoluzione in responsabilità civile per furto aggravato. I motivi di cassazione denunciati sono: (1) mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con censura del fatto che la Corte d'appello avrebbe rielaborato arbitrariamente le dichiarazioni del commercialista del supermercato e avrebbe equivocato sulla portata dell'appello (a suo dire limitato agli effetti civili); (2) violazione dell'art. 195 c.p.p., perché la decisione si sarebbe fondata su dichiarazioni di clienti non meglio specificati prive di riscontri oggettivi; (3) eccezione di prescrizione del reato, atteso che i fatti risalgono ad aprile 2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Motivo decisivo dell'annullamento è stato l'omesso rinnovo dell'istruttoria dibattimentale da parte della Corte d'appello: il giudice di appello ha riformato l'assoluzione sulla base di deposizioni dichiarative ritenute decisive (persona offesa e testimoni indicati) senza disporne la rinnovazione, in violazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite Dasgupta, Patalano, Pavan) e della normativa sopravvenuta. Per tali ragioni la decisione è viziata nella motivazione e va annullata con rinvio; la Cassazione non ha risolto nel merito le questioni relative alla prescrizione, essendo intervenuta l'annullamento per vizio procedurale.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen., comma 3-bis

    «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale»

    La norma, introdotta dalla legge n.103/2017, impone la rinnovazione dell'istruttoria quando il PM impugna una proscioglimento fondato su prova dichiarativa; la Corte rileva che, per orientamento giurisprudenziale, l'obbligo di rinnovazione deve essere osservato anche quando il ribaltamento derivi da appello della parte civile per gli effetti civili.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma primo, lett. e)

    Fondamento normativo per l'annullamento per vizio di motivazione della sentenza impugnata quando non sia rispettato il canone del 'diàl di ogni ragionevole dubbio' e la valutazione delle prove dichiarative risulti carente o illogica.

  • art. 533 cod. proc. pen., comma primo

    Richiamato come criterio di giudizio 'al di là di ogni ragionevole dubbio' nella valutazione della responsabilità penale; la Corte richiama che la mancata rinnovazione delle prove dichiarative incide su tale presidio.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Norma invocata dalle ricorrenti in relazione alla utilizzabilità e alla valutazione di dichiarazioni rese da terzi (clienti) senza riscontri oggettivi; la Corte evidenzia la necessità di adeguata rinnovazione e verifica di tali dichiarazioni in appello.

  • legge n.103/2017, art.1 comma 58

    Ha introdotto il comma 3-bis dell'art.603 c.p.p.; la Corte osserva che la modifica normativa conferma e disciplina l'obbligo di rinnovazione nel caso di appello del PM, ma la giurisprudenza ne estende gli effetti anche ai casi di appello della parte civile per gli effetti civili.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art.6 par.3 lett. d)

    Riferimento ai principi convenzionali sul diritto a un contraddittorio effettivo e all'esame delle prove; la giurisprudenza di legittimità integra tali principi nel quadro dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in appello.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello intende riformare una sentenza assolutoria basandosi in misura decisiva su prove dichiarative, deve disporne la rinnovazione (riadire i testi) prima di ribaltare il giudizio; l'omissione integra vizio di motivazione e comporta annullamento con rinvio.
  • L'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa, formalmente previsto per l'appello del pubblico ministero (art.603, comma 3-bis), è applicato dalla giurisprudenza anche nei casi di ribaltamento intervenuto su appello della parte civile per gli effetti civili.
  • È 'decisiva' la prova dichiarativa che abbia contribuito all'esito assolutorio o che, se sottratta al complesso probatorio, possa ragionevolmente incidere sull'esito in appello; anche dichiarazioni ritenute di scarso valore in primo grado possono diventare decisive in appello.
  • In presenza di dichiarazioni di clienti/testimoni non meglio identificati o prive di riscontri oggettivi occorre particolare cautela e, se tali dichiarazioni sono poste a fondamento della riforma, il giudice d'appello deve procedere alla loro rinnovazione o motivare adeguatamente la valutazione critica.
  • La mancata rinnovazione della prova dichiarativa espone la decisione a cassazione per vizio di motivazione; l'effetto pratico è l'annullamento e il rinvio, di norma al giudice civile competente se la riforma è agli effetti civili.
  • Le eccezioni come la prescrizione possono rimanere irrisolte se la Cassazione annulla per vizio procedurale; tali questioni dovranno essere riproposte nel nuovo giudizio e curate tempestivamente dai difensori.

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