Cassazione Civile, Sentenza n. 4917/2024 del 23/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguardava la natura del diritto su un immobile di Bergamo acquistato in costanza di matrimonio: la Cattaneo chiedeva la dichiarazione di comproprietà in quanto il bene doveva rientrare nella comunione legale; Cuomo sosteneva che l'immobile fosse bene personale, in quanto derivante da un impegno/preliminare stipulato anteriormente al matrimonio e/o acquistato con denaro personale (prezzo di altro bene personale). In appello la Corte di Brescia accolse la domanda della Cattaneo, ritenendo che la semplice presenza del coniuge non acquirente nell'atto non sia sufficiente ad escludere la comunione e che non risultassero sussistenti le cause tassative di esclusione previste dall'art. 179 c.c. Cuomo impugnò in Cassazione su tre motivi: (i) omesso esame del contratto preliminare; (ii) errata interpretazione e applicazione degli artt. 179, 1362 e 2697 c.c. relativamente alle dichiarazioni notarili; (iii) errata qualificazione confessoria delle dichiarazioni della Cattaneo negli atti notarili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo (il preliminare è un obbligo non trasferisce la proprietà e il ricorrente non ha dimostrato che l'omissione fosse decisiva); ha confermato la correttezza dell'indagine di merito sull'interpretazione degli atti notarili, ribadendo che l'interpretazione del contratto è attività di merito e che mancava un'espressa indicazione che il denaro provenisse dal prezzo di vendita di un bene personale; ha inoltre stabilito che la partecipazione o l'adesione del coniuge non acquirente non ha valore confessorio se non vi è indicazione precisa della provenienza del prezzo ai sensi dell'art. 179 c.c., per cui l'inesistenza dei presupposti di esclusione può essere fatta valere con successiva azione di accertamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità (euro 4.000 per compensi, 15% spese forfettarie, esborsi euro 200, oltre accessori) e ad eventuale ulteriore versamento del contributo unificato nei termini indicati.
Norme richiamate
art. 179 c.c.
art. 179, comma 1, lett. c), d) e f.; art. 179, comma 2
La partecipazione del coniuge non acquirente all'atto è condizione necessaria ma non sufficiente per escludere l'immobile dalla comunione; occorre altresì la sussistenza di una delle cause tassative di esclusione elencate nel comma 1. L'assenza di precisa indicazione della provenienza del prezzo impedisce alla dichiarazione di assumere valore confessorio.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto deve mirare alla comune intenzione delle parti e include criteri testuali, logici, teleologici e sistematici; tuttavia se il negozio è pacificamente chiaro il criterio letterale può essere decisivo. La Corte di merito ha valutato correttamente il complesso degli elementi.
art. 2697 c.c.
Attribuisce l'onere della prova: chi deduce l'esclusione dalla comunione deve fornire elementi probatori adeguati a dimostrarla; la Corte di merito ha ritenuto insoddisfacente l'argomentazione del ricorrente.
art. 2732 c.c.
Riferito alla presunzione di provenienza delle dichiarazioni notarili e al loro valore probatorio, la Corte ha ricordato che dichiarazioni generiche non hanno valore confessorio automatico se non chiariscono la provenienza del denaro.
art. 360 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5 e n. 3
Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione: omesso esame di fatto decisivo e violazione di legge. La Corte ha evidenziato i rigorosi requisiti per formulare il motivo di omesso esame e l'inammissibilità della censura quando il fatto non sia stato indicato con la necessaria specificità.
art. 366 e 369 c.p.c.
Richiamati rispetto ai requisiti formali di indicazione dei fatti e delle prove nel ricorso per cassazione; la mancata indicazione della 'sedes materiae' della discussione e della prova ha reso inammissibile parte del motivo.
D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per richiedere il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, ai sensi della normativa sul contributo.
Massime di principio
- La mera partecipazione o adesione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto non esclude automaticamente che il bene entri nella comunione legale; bisogna verificare la sussistenza delle cause tassative di esclusione previste dall'art. 179 c.c.
- Un contratto preliminare stipulato prima del matrimonio ha effetto obbligatorio ma non trasferisce la proprietà: l'acquisto successivo in costanza di matrimonio richiede prove specifiche per qualificare il bene come personale.
- Perché una dichiarazione in atto pubblico possa escludere la comunione per provenienza del prezzo da bene personale, è necessaria un'indicazione chiara e specifica della fonte del denaro (es. quale bene è stato venduto e il relativo prezzo); dichiarazioni generiche sono inefficaci a valore confessorio pieno.
- L'interpretazione dei contratti e degli atti notarili è attività di merito che la Cassazione può sindacare solo per vizi di motivazione o violazione dei canoni ermeneutici; pertanto, contestare l'interpretazione richiede indicare errori logici o mancata considerazione di elementi probatori decisivi.
- Chi afferma l'esclusione del bene dalla comunione ha l'onere della prova: occorrono elementi documentali e fattuali concreti e specifici per dimostrare la provenienza personale del prezzo o l'esistenza di un titolo che esclude la comunione.
- Le contestazioni sulla natura personale del bene possono essere fatte valere anche successivamente con azione di accertamento negativo se le dichiarazioni in atto non sono pienamente specifiche o confessorie.
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