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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 422/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva confermato la sanzione disciplinare di esclusione per dieci giorni. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 81 DPR n.230/2000 sostenendo che la contestazione dell'addebito sarebbe dovuta essere fatta con modalità formali specifiche (forma scritta, delega solo a funzionario 'laico' e non a un sovraintendente) e criticarne la legittimità. Inoltre denunciava la nullità del verbale di convocazione alla seduta del Consiglio di disciplina per mancanza della sottoscrizione del detenuto e censurava l'argomentazione del Tribunale secondo cui l'avviso di convocazione avrebbe potuto essere dato oralmente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la contestazione delegata non è di per sé invalida se non ha pregiudicato la conoscenza dell'addebito o l'esercizio dei diritti di difesa; ha rilevato che il procedimento disciplinare e l'udienza davanti al Consiglio di disciplina si sono svolti nei termini (udienza tenuta entro 10 giorni dalla contestazione) e che il Loccisano era presente all'udienza del 4.12.2018, elemento non contestato. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'omissione di formalità regolamentari determina invalidità solo se ha effettivamente pregiudicato il diritto di difesa e che eventuali vizi devono essere eccepiti all'apertura dell'udienza, a pena di decadenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 d.P.R. n. 230/2000

    La normativa regolamentare sulle formalità della contestazione è applicata in senso funzionale: la violazione delle forme incide sulla validità del provvedimento disciplinare solo se ha pregiudicato la conoscenza dell'addebito o l'esercizio dei diritti di difesa; difetti formali possono essere assorbiti dalle comunicazioni date in limine all'udienza disciplinare.

  • art. 182 cod. proc. pen., commi 2 e 3

    Le eccezioni relative alla violazione del diritto di difesa devono essere sollevate al momento dell'apertura dell'udienza davanti al Consiglio di disciplina, sotto pena di decadenza.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. sez. 1, n. 29940/2008; n. 35562/2008; n. 13085/2020; n. 30038/2020)

    Costante orientamento secondo cui la delega per la contestazione e la modalità della convocazione non invalida il procedimento se non ha concretamente pregiudicato la conoscenza dell'addebito o l'esercizio della difesa; l'udienza può tenersi anche ad horas purché sia garantito il diritto di difesa.

Massime di principio

  • La delega della contestazione a un altro funzionario non determina automaticamente nullità: occorre valutare se la modalità ha effettivamente impedito la conoscenza dell'addebito o l'esercizio dei diritti difensivi.
  • L'omissione di formalità regolamentari (es. forma scritta della delega, sottoscrizione di verbali) rileva solo se ha prodotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa; altrimenti può essere assorbita dalle comunicazioni rese in limine all'udienza.
  • La presenza del detenuto all'udienza disciplinare è elemento decisivo a dimostrazione della possibilità di difesa e riduce la rilevanza dei vizi formali antecedenti.
  • Le eccezioni sul diritto di difesa devono essere sollevate immediatamente all'apertura dell'udienza davanti al Consiglio di disciplina, pena la decadenza; non sollevare l'eccezione comporta la perdita della relativa argomentazione in sede di impugnazione successiva.
  • L'avviso orale di convocazione può essere idoneo se dalla valutazione complessiva risulta che il detenuto ha avuto concreta possibilità di partecipare ed esercitare il contraddittorio; non esiste sempre un obbligo di forma specifica salvo diversa previsione normativa.

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