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Sentenza

Sentenza del 17/02/2016 n. 3112 - Corte di Cassazione

CONDONO FISCALE - Condono tombale - Effetti - Elisione dei debiti fiscali - Ammissibilità di attività accertatrice da parte dell'Amministrazione finanziaria - Esclusione - Attività di recupero del credito d'imposta - Ammissibilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente contestava l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato parte del credito d’imposta fruito e compensato per l’anno 2001. Sosteneva che, avendo aderito al condono tombale previsto dall’art. 9 della legge n. 289 del 2002, l’Amministrazione non potesse più svolgere accertamenti tributari relativi agli anni condonati, compreso il recupero di un credito d’imposta derivante da un’agevolazione fiscale. La CTR aveva invece ritenuto possibile il recupero, sia perché mancavano alcune quote di ammortamento, sia per il mancato rispetto di un termine comunicativo, e aveva escluso che il condono impedisse il recupero del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo della contribuente, ritenendo che le agevolazioni fiscali potessero essere comprese nella definizione automatica ai sensi dell’art. 9, comma 9, della legge n. 289 del 2002. Di conseguenza, opera la preclusione prevista dal comma 10 della stessa norma, che impedisce ogni accertamento tributario nei confronti del dichiarante e dei coobbligati per gli anni definiti, compresa l’attività di recupero del credito d’imposta derivante dall’agevolazione. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso della società. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti e le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 9

    Anche le agevolazioni possono essere oggetto di definizione automatica.

    La definizione automatica può riguardare non solo le imposte ordinarie, ma anche le agevolazioni fiscali e i relativi crediti d’imposta, quando questi derivano da un’agevolazione condonabile.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 10

    Preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario.

    Una volta validamente perfezionato il condono per l’anno interessato, l’Amministrazione non può effettuare ulteriori accertamenti tributari, inclusi gli atti di recupero di crediti d’imposta derivanti da agevolazioni comprese nella definizione.

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8

    La disposizione prevedeva il credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate; nel caso esaminato, il credito derivava da un’agevolazione espressamente ritenuta condonabile.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a)

    La CTR aveva ritenuto rilevante il mancato invio entro il 28 febbraio 2003 delle comunicazioni previste per l’agevolazione, ma tale questione è rimasta assorbita dall’accoglimento della censura relativa agli effetti preclusivi del condono.

Massime di principio

  • Il condono tombale validamente perfezionato produce una preclusione ampia agli accertamenti relativi agli anni definiti, non limitata alla sola determinazione delle imposte ordinarie.
  • La preclusione può estendersi al recupero di un credito d’imposta quando il credito deriva da un’agevolazione fiscale che la legge ammette espressamente alla definizione automatica.
  • Prima di procedere al recupero di un’agevolazione o di un credito d’imposta, l’Amministrazione deve verificare se l’annualità e la specifica agevolazione siano coperte da un condono validamente perfezionato.
  • La regola non si applica automaticamente a ogni credito d’imposta: resta distinta la situazione del credito IVA inesistente o fondato su operazioni inesistenti, che può essere oggetto di controllo secondo i principi richiamati dalla giurisprudenza.
  • Quando la questione della preclusione derivante dal condono è decisiva, l’accoglimento di tale motivo può rendere inutili gli ulteriori motivi riguardanti la spettanza sostanziale del credito o il rispetto degli adempimenti formali.

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