Sentenza n. 806/2026 - Milano, Sezione 5
per l'accertamento, previa concessione di misure cautelari, del diritto del minore -OMISSIS-all'assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno scolastico, con rapporto "1:1", e per l'annullamento, previa sospensione - del provvedimento, mai comunicato alla ricorrente, con il quale l'Amministrazione convenuta ha assegnato all'alunno-OMISSIS- 16 ore di sostegno scolastico settimanali; - del provvedimento, comunicato alla ricorrente in data 17.11.2025 con la pubblicazione del P.E.I. per l'anno scolastico 2025 / 2026, con il quale l'Amministrazione convenuta ha riconosciuto per il corrente anno scolastico all'alunno-OMISSIS- 16 ore di sostegno scolastico settimanali, - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI per l'anno scolastico 2025-2026 e assegnazione di 16 ore settimanali di sostegno scolastico
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di alunno)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il PEI e il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno, deducendo che al minore, riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, fossero necessarie 22 ore settimanali con rapporto 1:1. Il G.L.O., nella riunione del 22 maggio 2025, aveva indicato tale monte orario come necessario per garantire l'integrazione scolastica. L'istituto scolastico aveva invece assegnato soltanto 16 ore, sulla base delle risorse rese disponibili dall'Ufficio scolastico territoriale, secondo un criterio meramente quantitativo e non fondato sulle specifiche esigenze dell'alunno.
La decisione
Nel corso del giudizio il dirigente scolastico, con decreto del 29 gennaio 2026, ha assegnato al minore le 22 ore settimanali di sostegno richieste, dopo l'acquisizione delle risorse necessarie dall'Ufficio scolastico territoriale di Milano. Poiché la pretesa è stata integralmente soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, ritenendo che la precedente riduzione da 22 a 16 ore, motivata da limiti di organico o vincoli finanziari e non da un'adeguata istruttoria sulle esigenze individuali, sarebbe stata illegittima. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La disposizione è richiamata quale base del riconoscimento della condizione di disabilità grave del minore.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, in sede cautelare, quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e non sussistono impedimenti processuali.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato ai fini della tutela dei dati personali nel provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione al trattamento e alla diffusione di dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi all'assegnazione del sostegno scolastico agli alunni con disabilità, il numero delle ore deve essere determinato in relazione alle specifiche esigenze di integrazione scolastica dell'alunno, anche sulla base delle indicazioni del G.L.O., e non mediante un calcolo meramente quantitativo fondato sulle risorse disponibili.
- Rispetto alla proposta del G.L.O., la riduzione delle ore di sostegno non può essere giustificata esclusivamente da limiti di organico o vincoli finanziari; una simile riduzione richiede un'istruttoria adeguata sulle esigenze individuali e una motivazione appropriata.
- L'assegnazione sopravvenuta del numero di ore di sostegno richiesto e ritenuto necessario dal G.L.O. soddisfa integralmente la pretesa azionata e determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'Amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente nel corso del giudizio, la regolazione delle spese può essere effettuata sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito della controversia in relazione alla legittimità dell'atto originariamente impugnato.
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