Sentenza n. 2147/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di VIA per un impianto eolico di 75,4 MW e sulle relative opere di connessione alla rete nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 10 marzo 2023 un’istanza di avvio della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006, per un impianto eolico da realizzare in Sicilia. Dopo la verifica della completezza documentale e la pubblicazione della documentazione integrativa il 25 luglio 2023, si è conclusa la consultazione pubblica il 9 agosto 2023. Nonostante la scadenza dei termini procedimentali e la diffida dell’8 agosto 2025, il MASE non ha adottato il provvedimento conclusivo. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2 l. 241/1990 e degli artt. 23, 24 e 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria. Il MASE ha eccepito la tardività dell’azione, assumendo che fosse decorso il termine annuale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività, qualificandola correttamente come eccezione di irricevibilità. Ha ritenuto che il termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio non estingua l’interesse legittimo pretensivo e che la diffida a provvedere possa essere equiparata a una nuova istanza ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a.; poiché il ricorso è stato proposto entro un anno dalla diffida dell’8 agosto 2025, esso è tempestivo. Nel merito, il giudice ha accertato che, per i progetti rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, il procedimento di VIA deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione completa: 130 giorni per l’istruttoria della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e 30 giorni per il provvedimento finale del direttore generale del MASE, acquisito il concerto dell’amministrazione competente alla tutela culturale e paesaggistica. Il termine è scaduto il 1° gennaio 2024, senza adozione di un provvedimento espresso. Il MASE conserva un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento, anche se la Commissione tecnica non ha predisposto lo schema o l’amministrazione competente per la tutela paesaggistica non ha espresso il concerto. Il TAR ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato al MASE di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con nomina preventiva di un commissario ad acta per l’eventuale inerzia. Ha inoltre condannato il MASE al rimborso di 27.265,94 euro, pari al 50% dei diritti di istruttoria, e al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, c.p.a.
L’azione avverso il silenzio “può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.
Il termine annuale opera sul piano processuale e non estingue l’interesse legittimo pretensivo; la riproposizione dell’istanza, anche mediante diffida qualificabile come nuova istanza, consente di promuovere nuovamente l’azione finché persiste l’inerzia.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Individua le procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative, tra l’altro, ai progetti PNRR, finanziati sul Fondo complementare o attuativi del PNIEC, cui si applica il termine speciale di conclusione della VIA.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione dell’istanza e la pubblicazione della documentazione necessaria per l’avvio della procedura di VIA.
art. 24, comma 5, d.lgs. 152/2006
Disciplina la nuova consultazione del pubblico a seguito della pubblicazione della documentazione integrativa.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione; nei successivi trenta giorni il direttore generale adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro venti giorni.
Il procedimento di VIA deve concludersi entro complessivi 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione completa; l’obbligo del MASE di adottare il provvedimento finale permane anche in caso di inerzia degli altri organi o amministrazioni coinvolti.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
In caso di mancato rispetto dei termini procedurali per la VIA, attribuisce al proponente il diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori versati.
art. 33 d.lgs. 152/2006
Individua i diritti e gli oneri istruttori dovuti per le procedure di valutazione ambientale, sulla cui metà è stato riconosciuto il rimborso.
art. 31 e 117 c.p.a.
Prevedono il rito e i poteri del giudice nell’azione avverso il silenzio, compreso l’ordine all’amministrazione di provvedere e la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 14, lett. n), Statuto speciale della Regione siciliana
Attribuisce alla Regione siciliana competenze in materia di tutela del paesaggio.
art. 1 d.P.R. 637/1975
Dà attuazione alle competenze regionali siciliane in materia paesaggistica, esercitate tramite le Soprintendenze regionali.
Massime di principio
- Nell’azione avverso il silenzio, il termine annuale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. incide sulla proponibilità processuale dell’azione, ma non estingue l’interesse legittimo pretensivo del privato; ove persistano i presupposti dell’iniziativa procedimentale, l’istanza può essere riproposta e il termine per agire può decorrere nuovamente.
- Una diffida a provvedere, quando sollecita la conclusione del procedimento ancora pendente, può essere equiparata a una nuova istanza ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a., consentendo la proposizione dell’azione avverso il silenzio entro l’anno successivo alla diffida.
- Per i progetti di VIA rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, il procedimento deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione completa: 130 giorni per l’istruttoria tecnica e 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale.
- Il MASE ha un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento di VIA con un provvedimento espresso, anche quando la Commissione tecnica non abbia predisposto lo schema o l’amministrazione competente alla tutela paesaggistica e culturale non abbia espresso il concerto.
- In caso di mancato rispetto dei termini procedurali della VIA, il proponente ha diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori versati, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006.
- Nell’azione avverso il silenzio, il giudice può fissare un termine per la conclusione del procedimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inerzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1608/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1609/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1612/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1613/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1614/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 113/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →