Sentenza n. 1278/2026 - Catania, Sezione 2
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 1550/2025, pubblicata in data 11.06.2025, notificata in forma esecutiva in data 12.06.2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 1550/2025, relativa al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Messina, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 808,44, oltre interessi, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 12 giugno 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che il pagamento fosse stato eseguito. La ricorrente ha quindi domandato l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato l’esistenza di un titolo giudiziale definitivo e l’inerzia dell’Amministrazione, che non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento dopo la notifica della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, pagando € 808,44 oltre agli interessi liquidati nel titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla sua notifica. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni, previa istanza della parte interessata, per l’esecuzione sostitutiva e senza compenso. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina preventiva del Commissario ad acta costituisce un meccanismo idoneo ad assicurare l’effettività della tutela ed esclude, secondo il TAR, la configurabilità di successive violazioni o inosservanze imputabili all’Amministrazione tali da rendere necessaria la sanzione accessoria. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa quando la nomina preventiva del Commissario ad acta assicura già l’effettività dell’esecuzione e non risultano necessarie misure sanzionatorie ulteriori per successive violazioni o inosservanze.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
termine dilatorio di centoventi giorni
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione consente di proporre l’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione.
D.M. n. 55/2014
Utilizzato per la liquidazione delle spese del giudizio in relazione al valore e alla natura seriale della controversia.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza definitiva che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, la prova del passaggio in giudicato, della notifica del titolo e del decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, unita alla mancata prova dell’adempimento da parte dell’Amministrazione, giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all’Amministrazione il pagamento delle somme riconosciute dal giudicato entro un termine determinato e nominare sin d’ora un Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento, assegnandogli un termine ulteriore per l’esecuzione sostitutiva.
- La nomina preventiva di un Commissario ad acta può rendere non necessaria la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quando il meccanismo commissariale è ritenuto idoneo ad assicurare l’effettività della tutela e a escludere la configurabilità di ulteriori violazioni o inosservanze dell’Amministrazione.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dirigente della stessa Amministrazione debitrice, l’incarico può essere svolto senza compenso, rientrando nelle funzioni istituzionali e nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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