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Sentenza

Sentenza n. 1308/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino Sez. lav. n. 482/2025, depositata il 19.02.2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 06.10.2025

Giustizia amministrativa202600226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento della carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 482/2025, passata in giudicato e notificata all'amministrazione il 26 marzo 2025. Il titolo giudiziale imponeva il pagamento di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24, oltre agli interessi decorrenti dalle singole scadenze. Essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato civile. Ha ordinato all'amministrazione di pagare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, gli importi stabiliti dal titolo: 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24, oltre agli interessi dalle singole scadenze al saldo, deducendo eventuali somme già versate. Ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'amministrazione: il capitale residuo e gli interessi devono essere verificati secondo il titolo giudiziale e la legge, in particolare quanto a misura e decorrenza degli interessi. Sono stati inclusi anche gli ulteriori accessori di legge e gli oneri connessi al titolo, se dovuti. Per il caso di mancato adempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il dirigente generale del Ministero, attribuendogli, dopo istanza della creditrice e decorso il termine assegnato, 120 giorni per determinare l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali, né sono state applicate ulteriori penalità di mora, ritenendo sufficiente la garanzia degli interessi già riconosciuti. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, in ragione della rilevata serialità dell'inottemperanza ministeriale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato, predisponendo anche la nomina del commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.

  • art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.

    È richiamato quale fondamento dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza civile.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Forniscono i parametri legali per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti sul capitale, senza vincolare l'amministrazione ai conteggi unilateralmente prodotti dalla creditrice.

  • art. 1283 c.c.

    È richiamato, insieme alle ulteriori disposizioni sugli interessi, quale parametro per la determinazione della misura degli interessi dovuti.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Sono richiamati per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e della distrazione in favore del difensore antistatario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione al comando giudiziale, purché il titolo sia idoneo e sia decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non ridetermina costitutivamente il diritto di credito già riconosciuto dal giudice ordinario, ma assicura la soddisfazione del diritto nei limiti risultanti dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi degli interessi e del capitale prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione: l'importo dovuto deve essere verificato alla luce del titolo giudiziale e dei parametri legali relativi a misura, decorrenza e calcolo degli interessi.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di ottemperanza, il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La nomina di un commissario ad acta non comporta necessariamente il riconoscimento di un compenso quando l'attività commissariale rientri nei compiti istituzionali del dirigente designato.
  • Le ulteriori penalità di mora possono essere escluse quando, in relazione alla natura della pretesa e agli interessi già riconosciuti sul credito, il giudice ritenga che l'adempimento sia adeguatamente garantito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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