Cassazione Penale, Sentenza n. 17472/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro: il ricorrente contestava (1) carenza di motivazione rispetto all'affermazione di responsabilità per il reato di rapina, sostenendo che non fosse stato rinvenuto il profitto pari a euro 400,00; (2) violazione di legge nella determinazione della pena, poiché un reato (capo c) era stato dichiarato estinto per prescrizione e si sosteneva un errato calcolo degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice di appello ha correttamente ritenuto integrato il delitto di rapina richiamando la giurisprudenza secondo cui il "profitto" nella rapina può consistere in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, e non richiede necessariamente il ritrovamento di una somma contante. Sulla determinazione della pena la Corte ha ritenuto corretta la rideterminazione operata dalla Corte di merito, che ha dichiarato estinti per remissione di querela i capi a) e c) e ha rideterminato gli aumenti per continuazione, pervenendo a una pena definitiva (come espresso) di anni 2, mesi 8 e gg. 15 di reclusione ed euro 750,00 di multa, ridotta di un terzo per il rito; la Corte di cassazione ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 convertito nella L. 176/2020 (modificato dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n.15)
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, conv. L. 176/2020, modificato dall'art.16 D.L. 30/12/2021 n.228, conv. L. 25/02/2022 n.15
Il procedimento in Cassazione si è svolto con contraddittorio scritto secondo le norme emergenziali citate; ciò spiega la modalità di trattazione del ricorso ma non incide sul merito penale sostanziale.
Giurisprudenza di legittimità sulla nozione di "profitto" nella rapina
Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, Rv. 285145; Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Rv. 285190
Il profitto nella rapina può consistere in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, e comprende qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di trarre dalla condotta; pertanto l'assenza del ritrovamento immediato di denaro non esclude il reato se sussistono gli altri elementi costitutivi (violenza/minaccia e sottrazione).
Remissione di querela (istituto previsto dal diritto penale)
La Corte ha dato atto che i reati perseguibili a querela delle parti indicati nei capi a) e c) sono stati dichiarati estinti per remissione di querela; tale estinzione incide sulla punibilità dei singoli reati e sulla determinazione complessiva della pena.
Massime di principio
- Nel reato di rapina il "profitto" non deve necessariamente essere una somma di denaro rinvenuta: può trattarsi di qualsiasi utilità o soddisfazione attesa, anche non economica; dunque l'assenza di ritrovamento immediato di denaro non automatizzamente esclude la rapina se sono presenti violenza/minaccia e sottrazione.
- La remissione di querela estingue i reati per i quali la procedibilità dipende dalla querela, con conseguente effetto sulla qualificazione e sulla quantificazione della pena: i giudici devono tenerne conto nel calcolo finale.
- In tema di continuazione, i singoli aumenti devono essere computati correttamente capo per capo; la riforma della pena da parte del giudice d'appello deve esplicitare come siano stati applicati gli aumenti e le esenzioni (es. remissione), pena censure in sede di legittimità.
- Nel giudizio di cassazione la critica alla motivazione richiede l'indicazione di profili di illogicità, contraddittorietà o insufficienza motivazionale specifici; la mera contestazione del fatto che non sia stato rinvenuto un determinato profitto economico, senza valutare gli elementi probatori relativi alla condotta violenta o intimidatoria, spesso non basta a scalfire la sentenza.
- Le modalità procedurali (es. contraddittorio scritto previsto da norme emergenziali) non incidono sul merito sostanziale ma qualificano la forma di trattazione del ricorso; tuttavia va sempre garantita la possibilità di dedurre e far valere le questioni rilevanti nel formato previsto.
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