Sentenza del 22/06/2018 n. 4484 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello - Motivi di impugnazione - Specificità - Necessità - Mancanza - Inammissibilità dell'appello - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi. In particolare, non è sufficiente ripetere le difese o le domande già proposte nel primo grado: l'appellante deve individuare le parti della sentenza che ritiene errate e spiegare le ragioni giuridiche e fattuali per cui la decisione dovrebbe essere riformata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello è stato ritenuto privo della necessaria specificità dei motivi perché si è limitato a riproporre le argomentazioni già formulate a sostegno della domanda respinta in primo grado, senza fare riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata e senza contestare in modo espresso e motivato il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
La norma impone che l'atto di appello nel processo tributario contenga motivi specifici di impugnazione. La specificità richiede una critica concreta e argomentata delle statuizioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle argomentazioni già respinte determina l'inammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello deve criticare direttamente la sentenza di primo grado e non può limitarsi a ripetere le difese già svolte.
- Per evitare l'inammissibilità, occorre indicare quali statuizioni sono contestate, quali errori di fatto o di diritto sono stati commessi e per quali ragioni la decisione dovrebbe essere riformata.
- La specificità dei motivi non richiede necessariamente una forma sacramentale, ma impone una critica riconoscibile, concreta e collegata alla motivazione della sentenza impugnata.
- La mancata contestazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado può comportare l'inammissibilità dell'appello senza esame del merito.
- In situazioni analoghe, è opportuno strutturare ogni motivo indicando separatamente la statuizione censurata, la norma o il principio violato, l'errore commesso e la richiesta conclusiva di riforma.
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