Cassazione Penale, Ordinanza n. 33451/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 495, comma 1, c.p. Il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo implicitamente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e generico, poiché la Corte d'appello aveva escluso la particolare tenuità in ragione dell'abitualità della condotta, circostanza non censurata dal ricorrente e risultante dal certificato penale. Il secondo motivo deduceva vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Anche tale motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logico, valorizzando elementi riconducibili ai criteri dell'art. 133 c.p., in particolare i precedenti penali dell'imputato e l'offensività della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi erano manifestamente infondati; il primo era inoltre generico e non censurava l'abitualità della condotta, ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Alla dichiarazione di inammissibilità sono conseguite la condanna al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione evidentemente inammissibile, il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 495, comma 1, c.p.
Norma incriminatrice del reato per il quale l'imputato era stato condannato; il testo non specifica la condotta concreta contestata.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa per l'abitualità dell'agire dell'imputato.
art. 133 c.p.
I criteri di gravità del reato e di valutazione della personalità dell'imputato sono stati utilizzati per giustificare il diniego delle attenuanti generiche, con particolare riguardo ai precedenti penali e all'offensività della condotta.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando risulti l'abitualità della condotta; il motivo di ricorso che non censura tale autonoma ragione ostativa è generico e manifestamente infondato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito individua, richiamando i criteri dell'art. 133 c.p., elementi preponderanti sfavorevoli, quali i precedenti penali e l'offensività della condotta, nell'esercizio della propria discrezionalità.
- È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi manifestamente infondati o generici; l'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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