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Sentenza

Sentenza n. 29/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del tacito diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti trasmessa il 30 giugno 2025. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 settembre 2025: - del “riscontro nota prot. 39809 del 30/06/2025 – Accesso agli atti del Dott. Carlo Comandè”, trasmesso al ricorrente in data 8 agosto 2025; nonché per l’accertamento e la declaratoria - del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata il 30 giugno 2025; e per l’effetto per la condanna - dell’Amministrazione resistente all’esibizione di tutta la documentazione relativa alla procedura per la valutazione del possesso dei requisiti utili all’attribuzione al Dott. Carlo Comandè dell’incarico di “altissima professionalità”.

Giustizia amministrativa202501398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso e successiva nota di parziale riscontro relativa agli atti della procedura per il conferimento di un incarico di altissima professionalità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dirigente candidato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha presentato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., un ricorso contro il silenzio formatosi sull'istanza di accesso del 30 giugno 2025, avente a oggetto gli atti deliberativi e valutativi della procedura conclusa con il conferimento di un incarico di alta specializzazione anziché di altissima professionalità. Dopo la proposizione del ricorso, l'Azienda ha trasmesso una nota dell'8 agosto 2025: per alcune deliberazioni ha indicato il collegamento al sito istituzionale dove erano pubblicate; quanto alla scheda di valutazione di prima istanza e alla valutazione del Collegio Tecnico relative al ricorrente, ha dichiarato che tali documenti non esistevano, poiché il Collegio Tecnico non aveva valutato il ricorrente ai sensi della disciplina contrattuale richiamata. Il ricorrente ha impugnato tale riscontro con motivi aggiunti, deducendo la violazione, tra gli altri, degli artt. 3 e 22 l. 241/1990 e sostenendo di avere un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere sia agli atti valutativi riguardanti la propria posizione sia agli atti e verbali del Collegio Tecnico relativi agli altri partecipanti. Ha inoltre contestato la mancata notifica del ricorso ad eventuali controinteressati, rilevando la necessità di acquisire tutti gli atti della procedura, inclusi i verbali del Collegio Tecnico e le valutazioni relative agli incarichi di altissima specializzazione. L'interesse è stato ricollegato alla partecipazione formale alla procedura, comprovata dalla proposta del responsabile dell'unità operativa di attribuire al ricorrente l'incarico di altissima professionalità, poi non conferito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'Amministrazione aveva fornito una risposta durante il giudizio, successivamente impugnata con motivi aggiunti. Nel merito, ha accolto parzialmente i motivi aggiunti. Per le deliberazioni indicate ai punti da 1 a 4 dell'istanza, ha ritenuto adeguato il riscontro amministrativo, consistente nell'indicazione del collegamento ipertestuale alle pubblicazioni sul sito istituzionale. Per i documenti indicati ai punti 5 e 6, ha considerato soddisfatta l'istanza, sebbene negativamente, avendo l'Azienda dichiarato che tali documenti non esistevano con riferimento al ricorrente. Ha invece ritenuto fondato il diritto di accesso ai verbali del Collegio Tecnico e a tutte le valutazioni del Collegio relative agli incarichi di altissima specializzazione, indicati ai punti 7 e 8, perché il ricorrente aveva formalmente partecipato alla procedura. Il giudice ha affermato che la partecipazione a una selezione radica un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso a tutti gli atti della selezione, sia mediante visione sia mediante estrazione di copia, anche indipendentemente dalla necessità di difendersi in giudizio. Ha inoltre ritenuto non necessaria la notifica a controinteressati, poiché nelle procedure selettive caratterizzate da una competizione e da un giudizio comparativo i partecipanti non assumono, in linea generale, la qualità di controinteressati rispetto all'accesso agli atti versati nella procedura. L'Azienda è stata ordinata a consentire l'accesso ai documenti dei punti 7 e 8 entro trenta giorni. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito giurisdizionale in materia di accesso ai documenti amministrativi, utilizzato per impugnare il silenzio e il successivo diniego o parziale diniego dell'amministrazione.

  • art. 25 l. 241/1990

    Il silenzio formatosi sull'istanza di accesso è stato impugnato ai sensi della disciplina speciale sull'accesso; il ricorso contro il silenzio è divenuto improcedibile quando l'amministrazione ha adottato una risposta espressa durante il giudizio.

  • art. 22 l. 241/1990

    Riconosce il diritto di accesso in presenza di un interesse diretto, concreto e attuale, ravvisato nel caso di specie nella partecipazione del ricorrente alla procedura selettiva.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione del parziale diniego, ma la decisione ha risolto la controversia sulla base della disciplina dell'accesso e dell'effettiva partecipazione alla procedura.

  • art. 5 d.P.R. 184/2006

    È richiamato per affermare che, nelle procedure concorsuali o comunque selettive, gli atti e i documenti presentati dai partecipanti possono essere oggetto di accesso da parte degli altri partecipanti, senza che questi ultimi assumano necessariamente la qualità di controinteressati.

  • art. 22 CCNL Sanità 2019-2021

    Disciplina richiamata nel contesto della procedura per l'attribuzione degli incarichi di alta professionalità e specializzazione, alla quale il ricorrente aveva formalmente partecipato.

  • d.lgs. 33/2013

    Richiamato dall'Amministrazione per giustificare la pubblicazione delle deliberazioni richieste e la possibilità per il ricorrente di reperirle sul sito istituzionale.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione, durante il giudizio, di una risposta espressa all'istanza di accesso determina l'improcedibilità del ricorso originariamente proposto contro il silenzio, fermo restando l'interesse a impugnare la successiva risposta mediante motivi aggiunti.
  • La partecipazione a una procedura selettiva radica, per ciò solo, un interesse diretto, concreto e attuale del partecipante ad accedere agli atti della procedura, inclusi i verbali e le valutazioni comparative, senza che sia necessario dimostrare uno specifico e ulteriore intento di tutela giudiziale.
  • Il diritto di accesso conseguente alla partecipazione a una selezione comprende sia la visione sia l'estrazione di copia degli atti riguardanti la partecipazione dei candidati e delle valutazioni compiute nell'ambito della procedura.
  • Nelle procedure selettive caratterizzate da competizione e giudizio comparativo, i partecipanti non assumono, in via generale, la qualità di controinteressati rispetto all'accesso agli atti della procedura, poiché la partecipazione comporta l'accettazione della conoscibilità degli atti e dei documenti acquisiti nel procedimento, salvo specifiche esigenze di tutela da valutare in concreto.
  • L'indicazione del collegamento ipertestuale alla pubblicazione istituzionale degli atti richiesti può costituire adeguato riscontro all'istanza di accesso per i documenti già pubblicati; la dichiarazione dell'inesistenza del documento richiesto soddisfa l'istanza sul piano procedimentale, pur con esito negativo per il richiedente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

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