Sentenza del 05/09/2022 n. 26012 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato sei avvisi di accertamento per gli anni 2002-2007 relativi a IVA, IRES e IRAP per presunta indebita detrazione di costi. La ricorrente ha dedotto sei motivi di cassazione: carenza o apparente motivazione della sentenza d'appello; violazione di norme sui controlli documentali e sulla prova in tema di fatture per operazioni inesistenti e mancanza di elementi di gravita, precisione e concordanza per desumere la connivenza; omissione di esame di fatti decisivi (effettività delle forniture e dei trasporti, congruità prezzi e regolarità pagamenti); violazione del principio di non contestazione; nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; oltre a questioni di legittimazione della ditta individuale.
La decisione
La Corte di cassazione: 1) dichiara il difetto di legittimazione di C.M.G.M. quale titolare della ditta individuale CI.ERRE (cessata il 31.12.2007) lasciando impregiudicata la legittimazione di C.M.G.M. in proprio; 2) dichiara la cessazione della materia del contendere per le riprese IRAP relative agli anni 2002, 2003 e 2004, in quanto l'Amministrazione ha riconosciuto la definizione agevolata limitata a tali anni; 3) accoglie i primi due motivi di ricorso ritenendo la motivazione della sentenza d'appello insufficiente e apodittica, con conseguente cassazione della decisione impugnata; 4) assorbe le restanti censure e rinvia la controversia alla CTR del Veneto in diversa composizione per nuovo esame dei profili non coperti dalla cessazione della materia del contendere e per la liquidazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Strumenti di cassazione utilizzati: vizio di motivazione e omesso esame di fatto decisivo. La corte interpreta restrittivamente il sindacato sulla motivazione, rilevando vizio quando manca la motivazione sostanziale o vi e motivazione apparente.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in relazione alla nullità per mancanza di motivazione formale e sostanziale della sentenza d'appello.
D.L. n. 50/2017
Riconosciuta la definizione agevolata prevista dall'art. 11 per la cessazione della materia del contendere in relazione alle riprese IRAP per alcuni anni.
D.L. n. 83/2012
art. 54, conv. L. 134/2012
Rilevata la riformulazione dell'art. 360 c.p.c. e interpretata come limitazione del sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale, richiedendo vizi evidenti e gravi nella motivazione.
D.P.R. n. 600/1973
arts. 39, 40, 42, 43 comma 3
Norme richiamate in tema di obblighi documentali e termini del potere accertativo; tra i motivi censurati vi era la presunta violazione dell'art. 43(3) sul raddoppio dei termini, che la Corte ha ritenuto assorbita o da verificare in sede di rinvio.
D.P.R. n. 633/1972
Richiamate in relazione a contestazioni IVA e obblighi probatori e documentali connessi alle fatture.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere della prova a carico dell'Amministrazione per dimostrare l'inesistenza delle operazioni e la connivenza dell'acquirente.
artt. 2727 c.c. e segg.
Norme sulla prova per presunzioni e documenti; richiamate nel contesto del dibattito probatorio sulle fatture e sull'effettivita delle operazioni.
art. 115 c.p.c.
Principio di non contestazione invocato dalla ricorrente: fatti non contestati possono essere considerati provati; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva nel provvedimento di cassazione per vizio di motivazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; la ricorrente aveva lamentato omissione di decisione su specifica eccezione, questione rinviata al giudice d'appello in diversa composizione.
Cass. Sez. Un.
Giurisprudenza richiamata per definire i limiti del sindacato sulla motivazione in cassazione: rilevante solo la mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizioni insanabili o incomprensibilita oggettiva.
Cass. Ord.
Richiamata per il principio che l'appello puo motivare per relationem ma deve comunque dare conto, seppur sinteticamente, delle ragioni della conferma rispetto ai motivi di gravame; altrimenti la decisione va cassata.
Massime di principio
- La Corte suprema annulla le decisioni d'appello quando la motivazione e apodittica o non mostra un autonomo e coerente percorso argomentativo rispetto alla sentenza di primo grado; il rinvio deve avvenire a diversa composizione per garantire una nuova valutazione motivata.
- Se l'Amministrazione finanziaria rinuncia o definisce agevolmente parte della controversia, quella porzione del contenzioso cessa e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere dal giudice.
- La legittimazione attiva deve essere verificata rispetto alla forma giuridica e allo stato di attività dell'impresa: una ditta cessata non puo essere parte legittimata in proprio nome per gli atti successivi alla cessazione.
- In contestazioni basate su fatture per operazioni ritenute inesistenti, l'Amministrazione deve provare la connivenza del cessionario con elementi obiettivi, gravi, precisi e concordanti; la mera esposizione di rilievi senza idonea prova documentale e motivazione autonoma puo essere censurata.
- I fatti non contestati possono essere assunti come provati secondo il principio di non contestazione, ma il giudice deve esplicitare il valore probatorio di tali fatti nella motivazione.
- Il vizio di motivazione rilevabile in cassazione e quello la cui gravita e manifesta nel testo della sentenza (mancanza, apparente o contraddittoria), non il mero difetto di approfondimento; tuttavia aderire acriticamente a prima istanza e replicare conclusioni senza ragioni costituisce vizio cassabile.
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